Ata, Scuola

Regolamento supplenze brevi personale Ata: i tre casi in cui sussistono i divieti per l’accettazione degli incarichi

Dopo la circolare annuale per le supplenze docenti, è arrivata anche quella relativa all’assegnazione dei posti per gli Ata, utile al conferimento degli incarichi per l’anno scolastico 2022/23. Soprattutto per il personale Ata, non ci sono particolari novità rispetto al precedente regolamento, se si fa eccezione per limitati dettagli.

L’ordine di convocazione dalle graduatorie

La conferma è che per l’attribuzione delle supplenze, si fa riferimento all’ordine relativo a prima, seconda e terza fascia. Il principio resta quello dell’utilizzo delle graduatorie permanenti provinciali per titoli. In caso di esaurimento dei candidati, si passa agli elenchi e le graduatorie provinciali.

Ultima possibilità per i dirigenti scolastici, in caso di esaurimento delle predette graduatorie, quella di ricorrere allo scorrimento delle graduatorie d’istituto.

Convocazioni per spezzone

Chi dispone di una supplenza potrà accettarne un’altra al 31 agosto o 30 giugno, a patto che si riferisca a un diverso profilo.

Discorso analogo per lo spezzone orario. E’ possibile rinunciare per accettare un posto intero. In questo caso il vincolo è che al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero. Vige anche il principio che il completamento è valido unicamente tra posti dello stesso profilo.

I divieti

Il divieto per supplenze brevi è valido per il personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo. Fa eccezione la scuola il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti.

Divieto anche per il personale appartenente al profilo di assistente tecnico. Ultimo divieto per il personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Fa eccezione il caso in cui le scuole decidano di conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.

Organico Covid Ata

Il prossimo anno sarà il primo, dopo due anni, senza l’organico Covid Ata. Un’assenza che preoccupa già, non soltanto di diretti interessati rimasti senza contratto ma anche i dirigenti scolastici che si troveranno a dover gestire una situazione con probabile carenza di personale.