Seconda fascia graduatorie di istituto: confermata l’esclusione degli Itp, il diploma di scuola secondaria per insegnante tecnico pratico non è titolo idoneo
Arriva la conferma dell’esclusione degli ITP dalla ex seconda fascia graduatorie di istituto. La sentenza è del Consiglio di Stato, che non considera il valore abilitante del diploma di scuola media superiore posseduto dagli ITP. In base a quanto espresso, il diploma di scuola secondaria superiore non consente l’accesso diretto all’insegnamento. Questo significa che per accedere al concorso per ITP è comunque necessaria la cosiddetta laurea breve.
Come accedere alla II fascia
La decisione arriva dopo che il ministero ha provveduto a impugnare la sentenza del TAR Lazio n. 10826/2018, che annullava il provvedimento in base al quale non è valido il diploma di scuola secondaria per ITP (insegnante tecnico pratico) come titolo idoneo a permettere l’iscrizione nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per la specifica classe di concorso.
Il ricorso
I ricorrenti hanno avuto modo, nell’ambito dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto per il personale docente, di iscriversi solo nella III fascia. Secondo il ministero, il diploma di scuola superiore non ha valore abilitante, e quindi impedisce l’iscrizione in II fascia.
Il TAR aveva dato ragione ai ricorrenti, ma il Miur non si è fermato.
E il Consiglio di Stato gli ha dato ragione, escludendo il valore abilitante del diploma di scuola media superiore posseduto dagli ITP.
I requisiti richiesti
Dunque ai fini dell’ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, compresi licei artistici e istituti d’arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:
diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna;
diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare;
laurea conformemente a quanto stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, o abilitazione valida per l’insegnamento della disciplina o gruppo di discipline cui il concorso si riferisce, per i concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, tranne che per gli insegnamenti per i quali è sufficiente il diploma di istruzione secondaria superiore.