Docenti con 3 anni di servizio: anche non continuativi nei cinque anni precedenti nelle scuole statali, potranno partecipare al concorso ma poi dovranno acquisire i 30 o i 24 CFU
Entra nel vivo l’attuazione della nuova riforma del reclutamento docenti. Dopo il tira e molla tra ministero, sindacati e forze politiche per arrivare a un compromesso, si è giunti a una definizione di massima dei contenuti che andranno a regolamentare il modo di diventare insegnanti nei prossimi anni.
Un compromesso sufficiente
Non si tratta certo di una riforma esente da difetti e da critiche e non tutte le parti in causa sono soddisfatte del risultato finale cui si giunti. Ma si tratta di un compromesso sufficiente a procedere con l’attuazione di modifiche che adesso andranno lentamente digerite da chi fino a ieri era abituato all’idea ai un percorso che di fatto non c’è più, o per lo meno che è stato modificato sostanzialmente.
Una delle novità più interessanti riguarda i docenti con tre anni scolastici di servizio anche non continuativi. Coloro che possono vantare questo requisito, con anni di servizio svolti entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, nei cinque anni precedenti nelle scuole statali, potranno partecipare al concorso. Ma successivamente dovranno dimostrare di essere in possesso dell’abilitazione o dei 30 CFU o dei 24 CFU.
L’acquisizione dei 60 CFU/CFA
Una delle maggiori curiosità riguarda le modalità di acquisizione dei 60 CFU/CFA, che serviranno all’abilitazione. Si otterranno tramite percorso universitario, definito dal ministro Bianchi un vero e proprio master, i cui costi non sono ancora definiti.
Proprio su questa questione c’è acceso dibattito: i detrattori sostengono sia un modo, ulteriore per penalizzare economicamente gli aspiranti docenti e arricchire le università. per questo si correrà ai ripari quantomeno per limitare i danni tramite l’imposizione di un tetto massimo ai costi che potranno essere richiesti dalle facoltà che organizzeranno i corsi.
La fase transitoria
Nella fase transitoria, fino al 31 dicembre 2024 gli aspiranti partecipanti ai concorsi a cattedra dovranno dimostrare di possedere 30 CFU o 24, purchè acquisiti entro il 31 ottobre 2022. Dovranno poi provvedere e dimostrare di aver conseguito i restanti dopo aver superato il concorso a cattedra. Fase transitoria che cesserà la sua validità tra il 2025 e il 2026, quando l’unico metodo consentito sarà quello dei 60 Cfu.
Però questi 24cfu non erano richiesti per gli ITP..ora li vogliono anche per chi fa lo straordinario bis? Già pagano una miseria, una laurea triennale vale quanto una Ecdl.. sempre peggio in Italia