Scuola

Supplenze Gps: non si può negare l’incarico a chi non ha espresso la preferenza su una sede, non equivale a rinuncia implicita, importante sentenza

Nel sempre intricato ginepraio della nomenclatura inerente la presentazione delle domande per le supplenze GPS, arriva una nuova sentenza che rappresenta un importante punto di riferimento per quel che riguarda le scelte dei candidati in fase di inoltro della procedura telematica. Secondo i giudici, la preferenza non espressa non equivale a rinuncia implicita.

Il ricorso al Tribunale di Lecce

L’Ordinanza è del Tribunale di Lecce Sez. Lavoro ord n.32232/2022 del 21.06.2022. Il caso è emerso in seguito alla segnalazione di una docente di Lingue straniere presso gli Istituti Scolastici della Provincia di Lecce che ha provveduto, come da protocollo, a inoltrare la domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze (II fascia) per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

La docente era stata vittima di ingiusta esclusione dall’incarico di supplenza annuale, a vantaggio di un’altra docente con punteggio inferiore.

Nessuna scelta espressa

A causare l’esclusione, il fatto che la docente era stata ritenuta implicitamente rinunciataria rispetto ad un altro incarico di supplenza assegnatole in precedenza, dal momento che non aveva espresso alcuna scelta per la sede tra quelle indicate “in preferenza” nella domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali.

Per il giudice, la mancata indicazione di una sede non può essere intesa come rinuncia per le stesse e non preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra classe di concorso o tipologia di posto. La docente ha quindi deciso di presentare ricorso per ottenere il diritto a essere assegnata alla sede di servizio cui aveva precedenza.

La procedura straordinaria di assunzioni in ruolo

Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, ha riconosciuto il diritto della stessa all’attribuzione dell’incarico di supplenza annuale in questione.

Al contrario di quanto accade per la domanda per la partecipazione alla procedura straordinaria di assunzioni in ruolo, il regolamento varato qualche mese fa per la procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e d’istituto, nonché di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, non precede che l’ipotesi di rinuncia (presunta) per mancata indicazione delle sedi, ma solo dalla mancata accettazione di una formale proposta di assunzione (quindi rinuncia espressa all’incarico).