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Ferie personale Ata 15 giorni consecutivi: si può chiedere il frazionamento al dirigente scolastico dei giorni, compatibilmente con le esigenze di servizio della scuola

Anno scolastico in dirittura d’arrivo, con ultime campanelle già suonate se si fa eccezione per la scuola dell’infanzia e l’appendice degli esami di stato. E’ tempo dunque di cominciare a pensare alle ferie, nonostante le brutte notizie che arrivano dal tema del rinnovo del contratto scuola, che non viene ufficializzato e che dunque impedisce di percepire arretrati che avrebbero fatto molto comodo in questo periodo a una categoria di lavoratori già di suo bistrattata.

I giorni possono essere frazionati

Per quel che riguarda la richiesta delle ferie personale ATA, arriva la conferma che non è necessario ne obbligatorio prendere 15 giorni consecutivi nel periodo estivo. Chi ne avesse necessità o preferenza, può fare richiesta affinchè vengano frazionati.

Infatti il contratto nazionale prevede che compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale Ata può chiedere di suddividere le ferie in più periodi. E’ però necessario che la richiesta delle ferie si riferisca a un periodo che cade nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.

Il dovere del dirigente scolastico

Sul tema si è espressa l’Aran, in riferimento al fatto che la scuola sarebbe tenuta ad imporre al personale ATA la fruizione nel periodo 1 luglio-31 agosto di “almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo”. Il dubbio è se si possono accettare richieste di fruizione frazionata delle ferie da parte dei lavoratori.

Secondo Aran è necessario programmare dei turni per il godimento delle ferie, in modo che sia garantito al dipendente il godimento di almeno 15 giorni di ferie continuative nel periodo 1luglio – 31 agosto. Detto questo, il dipendente può richiedere il frazionamento delle ferie in più periodi.

Le esigenze di servizio da tutelare

Sarà poi compito del dirigente scolastico accogliere o meno la richiesta, anche in base alle esigenze di servizio. Dunque il periodo di 15 giorni continuativo è un diritto del lavoratore ma non un dovere, mentre un dovere per il dirigente garantire questo periodo. Secondo l’Aran, l’ideale è che la fruizione dei 15 giorni, anche in modo frazionato, sia spalmato nel periodo 1 luglio-31 agosto.