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Come compilare allegato G personale ATA: si possono scegliere massimo 30 scuole, ma non c’è nessuna sanzione se si rinuncia a un incarico per una scuola in una sede selezionata

I candidati che hanno preso parte al concorso Ata 24 mesi, concorso per soli titoli, sono adesso in attesa della possibilità di poter compilare, sempre con modalità telematica, il famoso allegato G, che consente di procedere con la scelta delle 30 scuole. Un passaggio fondamentale per gli aspiranti ATA in graduatoria 24 mesi, ma che richiede ancora un po’ di attesa. Infatti si tratta di una procedura che potrà essere attivata unicamente nel momento in cui tutte le domande presentate saranno esaminate e valutate dalle apposite commissioni.

La compilazione dell’allegato G

Una volta pronta la procedura, sarà cura del Ministero diramare una apposita nota che conterrà i dettagli delle tempistiche di avvio e conclusione della compilazione dell’allegato G.

Con la compilazione di questo allegato, i candidati avranno la possibilità di esprimere le proprie preferenze in merito alle istituzioni scolastiche preferite come sede di destinazione in caso di assegnazione dell’incarico.

Con la compilazione dell’allegato G, si richiede l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia per l’a.s. 2022-23. Si tratta di incarichi conferiti sotto forma di supplenze. Le graduatorie ATA 24 mesi sono utili infatti per attingere in modo da assegnare sia incarichi di ruolo che come supplenze. Ma c’è anche la possibilità di rinunciare alle supplenze.

Le scuole selezionabili

Chi riuscirà a rientrare nei contingenti potrà ottenere un incarico di ruolo. Gli altri potranno avere incarichi per supplenze anche annuali, al 31 agosto 2023. Le supplenze vengono conferite sulla base del punteggio con lo scorrimento delle graduatorie.

Diventa quindi importante la corretta compilazione dell’allegato G per selezionare le scuole per partecipare alle supplenze da graduatorie di istituto. Ogni candidato ha la possibilità di selezionare fino a 30 scuole. Questo numero costituisce un massimo, ma non è previsto un minimo.

Le sanzioni in caso di rinuncia

Nonostante la rinuncia a un incarico non comporti alcuna sanzione, il ministero suggerisce sempre di non inserire destinazioni per le quali a priori si sa già di non accettare l’incarico, in modo da agevolare poi le procedure di assegnazione delle stesse.