Scuola

Assegnazione provvisoria 2022 requisiti: sono escluse dalle scuole per le quali fare richiesta quelle appartenenti al comune di titolarità del docente

Archiviata la fase della pubblicazione inerente le operazioni di mobilità, il passo successivo per i docenti coinvolti riguarda le assegnazioni provvisorie che consentono d avere un impiego, almeno per un anno scolastico, nel comune o provincia di residenza. O almeno in una di loro preferenza.

I requisiti

I requisiti per ottenere l’assegnazione provvisoria sono:

ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
ricongiungimento al genitore.

Sono escluse dalle scuole per le quali chiedere l’assegnazione provvisoria quelle del comune di titolarità. Sono esclusi da questa regola i comuni con più distretti sub-comunali per coloro che beneficiano di una delle precedenze previste dal CCNI.

Provincia

L’assegnazione provvisoria può essere chiesta per la provincia di titolarità (assegnazione provvisoria provinciale) o per una provincia diversa da quella di titolarità (assegnazione provvisoria interprovinciale).

Il vincolo riguarda la possibilità di fare richiesta per una sola provincia. Il docente interessato può selezionare fino a 20 preferenze in caso di incarico presso scuola dell’infanzia e primaria e sino a 15 preferenze se si lavora nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Posto/classe di concorso

L’assegnazione provvisoria può essere chiesta:

per la classe di concorso/posto di titolarità;
per una classe di concorso diversa rispetto a quella di titolarità;
per un posto/classe di concorso di grado di istruzione diverso da quello di titolarità;
per posto di sostegno dai docenti senza titolo, a condizione che stiano per concludere i percorsi di specializzazione o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio (anche a tempo determinato) su posto di sostegno (ciò per le sole assegnazioni provvisorie interprovinciali).

Esclusioni

L’assegnazione provvisoria non può essere chiesta:

dai docenti assunti giuridicamente dall’a.s. 2022/23;
per un grado di istruzione diverso da quello di titolarità, dai docenti (anche assunti nell’a.s. 2019/20 e precedenti) che non hanno ottenuto la conferma in ruolo;
per posto comune, dai docenti titolari su sostegno ancora sottoposti al vincolo quinquennale su tale tipo di posto;
dai docenti assunti nell’a.s. 2020/21 e 2021/22.

Chi può presentare domanda

Possono invece fare richiesta:

i docenti assunti nell’a.s. 2019/20 e precedenti;
per un grado di istruzione diverso da quello di titolarità, dai soli docenti che hanno ottenuto la conferma in ruolo (e non rientrino nel vincolo di cui al punto 4 sopra riportato);
per soli posti di sostegno, dai docenti titolari su sostegno ancora sottoposti al vincolo quinquennale (e che non rientrino nel vincolo di cui al punto 4 sopra riportato);
per posto comune e sostegno, dai docenti titolari su sostegno non più sottoposti al vincolo quinquennale (e che non rientrino nel vincolo di cui al punto 4 sopra riportato);
i docenti assunti nell’a.s. 2020/21 e 2021/22, che si trovino in situazione di esubero o soprannumero;
i docenti assunti nell’a.s. 2020/21 e 2021/22, che siano affetti da grave disabilità o che assistano soggetti con grave disabilità (figlio, coniuge, parente o affine entro il terzo grado ), a condizione che la certificazione di disabilità sia successiva alla data di iscrizione ai bandi di concorso (per i docenti assunti da GM) o all’aggiornamento periodico delle graduatoria ad esaurimento (per i docenti assunti da GaE);
i docenti assunti nell’a.s. 2020/21 e 2021/22, che siano genitori di figli minori di 3 anni;
i docenti assunti nell’a.s. 2020/21 e 2021/22 che siano coniugi conviventi di personale militare.