Archiviata la fase della pubblicazione inerente le operazioni di mobilità, il passo successivo per i docenti coinvolti riguarda le assegnazioni provvisorie che consentono d avere un impiego, almeno per un anno scolastico, nel comune o provincia di residenza. O almeno in una di loro preferenza.
I requisiti
I requisiti per ottenere l’assegnazione provvisoria sono:
ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
ricongiungimento al genitore.
Sono escluse dalle scuole per le quali chiedere l’assegnazione provvisoria quelle del comune di titolarità. Sono esclusi da questa regola i comuni con più distretti sub-comunali per coloro che beneficiano di una delle precedenze previste dal CCNI.
Provincia
L’assegnazione provvisoria può essere chiesta per la provincia di titolarità (assegnazione provvisoria provinciale) o per una provincia diversa da quella di titolarità (assegnazione provvisoria interprovinciale).
Il vincolo riguarda la possibilità di fare richiesta per una sola provincia. Il docente interessato può selezionare fino a 20 preferenze in caso di incarico presso scuola dell’infanzia e primaria e sino a 15 preferenze se si lavora nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
Posto/classe di concorso
L’assegnazione provvisoria può essere chiesta:
per la classe di concorso/posto di titolarità;
per una classe di concorso diversa rispetto a quella di titolarità;
per un posto/classe di concorso di grado di istruzione diverso da quello di titolarità;
per posto di sostegno dai docenti senza titolo, a condizione che stiano per concludere i percorsi di specializzazione o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio (anche a tempo determinato) su posto di sostegno (ciò per le sole assegnazioni provvisorie interprovinciali).
Esclusioni
L’assegnazione provvisoria non può essere chiesta:
dai docenti assunti giuridicamente dall’a.s. 2022/23;
per un grado di istruzione diverso da quello di titolarità, dai docenti (anche assunti nell’a.s. 2019/20 e precedenti) che non hanno ottenuto la conferma in ruolo;
per posto comune, dai docenti titolari su sostegno ancora sottoposti al vincolo quinquennale su tale tipo di posto;
dai docenti assunti nell’a.s. 2020/21 e 2021/22.
Chi può presentare domanda
Possono invece fare richiesta:
i docenti assunti nell’a.s. 2019/20 e precedenti;
per un grado di istruzione diverso da quello di titolarità, dai soli docenti che hanno ottenuto la conferma in ruolo (e non rientrino nel vincolo di cui al punto 4 sopra riportato);
per soli posti di sostegno, dai docenti titolari su sostegno ancora sottoposti al vincolo quinquennale (e che non rientrino nel vincolo di cui al punto 4 sopra riportato);
per posto comune e sostegno, dai docenti titolari su sostegno non più sottoposti al vincolo quinquennale (e che non rientrino nel vincolo di cui al punto 4 sopra riportato);
i docenti assunti nell’a.s. 2020/21 e 2021/22, che si trovino in situazione di esubero o soprannumero;
i docenti assunti nell’a.s. 2020/21 e 2021/22, che siano affetti da grave disabilità o che assistano soggetti con grave disabilità (figlio, coniuge, parente o affine entro il terzo grado ), a condizione che la certificazione di disabilità sia successiva alla data di iscrizione ai bandi di concorso (per i docenti assunti da GM) o all’aggiornamento periodico delle graduatoria ad esaurimento (per i docenti assunti da GaE);
i docenti assunti nell’a.s. 2020/21 e 2021/22, che siano genitori di figli minori di 3 anni;
i docenti assunti nell’a.s. 2020/21 e 2021/22 che siano coniugi conviventi di personale militare.
