Ata

Proroga contratti Ata: arriva la circolare che garantisce i servizi dopo il termine delle lezioni, ma prima serve la richiesta del dirigente scolastico

La proroga dei contratti Ata è possibile fino al 31 agosto, ma solo a determinate condizioni. Non è possibile procedere con una proroga oltre questa data. Ne deriva anche che non è permesso al dirigente scolastico ignorare la convocazione dalle graduatorie per l’anno scolastico seguente. La continuità di servizio non da alcun diritto di essere confermati per l’anno successivo.

Esplicita richiesta del dirigente scolastico

Le condizioni affinchè le supplenze siano prorogate prevedono innanzitutto che venga diramata una circolare del Ministero dell’Istruzione che autorizza la proroga dei contratti di supplenza del personale ATA. Solitamente i primi di giugno sono un periodo utile a questo scopo. Successivamente è necessaria una esplicita richiesta da parte del Dirigente scolastico di autorizzazione alla proroga del contratto ATA all’ufficio scolastico regionale, per il tramite dell’ambito territoriale competente.

Le proroghe dei contratti del personale ATA successivamente al 30 giugno possono essere disposte per motivi di necessità dell’istituzione scolastica. L’ammontare orario deve essere lo stesso stabilito nel contratto originario.
Questo significa che è preclusa la possibilità di stipulare nuovi contratti a personale scolastico in graduatoria dal 30/06 al 31/08.

Niente nuovi contratti, solo proroghe

L’unica possibilità è riservata alle proroghe. Secondo la nota ministeriale di riferimento, “l’art.1, comma 7, del vigente Regolamento sul conferimento delle supplenze al personale ATA prevede che le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche possano essere prorogate, per il periodo strettamente necessario, qualora non sia possibile consentire mediante l’impiego del personale a tempo indeterminato e di quello supplente annuale, le attività relative allo svolgimento degli esami di stato e, comunque, in tutti i casi in cui si presentino situazioni che possano pregiudicare l’effettivo svolgimento dei servizi di istituto.”

Proroga delle scadenze

“Qualora l’assenza del personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, compresi gli esami, determini nella scuola la impossibilità di assicurare lo svolgimento delle ulteriori attività indispensabili, il dirigente scolastico può con determinazione motivata, prorogare la data di scadenza delle supplenze per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e nel numero strettamente necessario per evitare l’interruzione del pubblico servizio”.