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24 Cfu per l’aggiornamento Gps: il caso in cui il servizio vale anche senza possesso dei crediti formativi. Come evitare di intasare il sistema per non rischiare di restare fuori

Sono in pieno corso di svolgimento le procedure di aggiornamento delle graduatorie Gps. Le domande sono presentabili unicamente per via telematica su Istanze Online, e c’è tempo fino alla fine di maggio per completare la procedura. Come sempre, c’è il timore visto l’alto numero di utenti interessati alla procedura, che soprattutto gli ultimi giorni possano essere congestionati rendendo il completamento della stessa impossibile.

Come evitare di intasare il sistema

Per questo è consigliabile non aspettare gli ultimi giorni disponibili ma provvedere per tempo, in modo da non intasare i server rischiando poi di non avere il tempo di espletare l’invio della domanda.

La procedura di aggiornamento come sempre presenta molti elementi che necessitano di chiarimenti, e di fatti il ministero ha provveduto a emanare una serie di Faq inerenti la compilazione della domanda. Probabile che altre ne vengano rilasciate nei prossimi giorni, man mano che eventuali nuovi casi specifici possano insorgere, parallelamente ai dubbi degli utenti.

La questione dei 24 Cfu

Uno degli aspetti che il ministero si è sentito in dovere di dover chiarire riguarda la modalità di inserimento dei 24 crediti formativi e in quale caso i 24 Cfu incidono sul servizio.

E’ bene premettere che i 24 CFU vanno acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.

Le Faq del MI

1) So che per accedere alle graduatorie provinciali in qualità di non abilitato sono necessari i 24 CFU, ma nella sezione dei requisiti di accesso non trovo come dichiararli.
Per dichiarare il possesso dei 24 CFU occorre selezionare la voce “possesso dei titoli di cui all’articolo 5, commi 1 o 2, lettera b), del D.lgs 59/17”.

2) È valutabile il servizio prestato senza il titolo di accesso (ivi compresa la mancanza del titolo di studio comprensivo dei relativi CFU, certificazione tardiva del possesso dei 24 CFU/CFA), qualora all’atto della presentazione della domanda di rinnovo l’aspirante abbia nel frattempo conseguito il requisito richiesto?
Sì. Ai sensi della nota 1290/2020 richiamata nella OM 112, il servizio prestato di fatto e non di diritto per mancanza dei requisiti di accesso previsti dalla OM 60/2020 è pienamente valutabile in occasione del rinnovo per il biennio 2022/2024.