Via libera, da parte del Consiglio di Stato, al regolamento inserente il prossimo concorso per titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale per DSGA, direttori dei servizi generali e amministrativi. Il Consiglio di Stato ha esaminato il regolamento e si è espresso per quel che concerne lo schema di decreto sul concorso. Nel dettaglio, si è espresso sulle prove.
Le prove
Nello specifico ha evidenziato che:
“La prova scritta riguarda materie individuate nell’allegato B del decreto, si svolge presso sedi decentrate e con il supporto di strumentazione informatica.
La prova orale può svolgersi in video conferenza e con il supporto di strumenti informatici e digitali, assicurando in ogni caso la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la tracciabilità, secondo quanto previsto dall’art. 10, co. 1, lett. b) dell’art. 10 del decreto legge n. 44 del 2021.
L’articolo 4 disciplina la prova scritta, computer-based e unica per tutto il territorio nazionale, la stessa ha luogo nelle sedi individuate dagli Uffici scolatici nazionali, si compone di 60 quesiti con 4 opzioni di risposta, di cui una sola corretta, relativi agli argomenti di cui all’allegato B. Viene precisato anche il numero di quesiti che dovranno riguardare i singoli argomenti. Non è prevista la pubblicazione dei quesiti prima dello svolgimento della prova che ha una durata di 120 minuti.
La prova scritta può svolgersi anche in più sessioni e quindi in modo non contestuale.
La durata
L’articolo 5 disciplina la prova orale che ha una durata di 50 minuti e consiste in un colloquio sulle materie d’esame di cui all’allegato B, volto ad accertare la preparazione professionale del candidato e la capacità di risolvere due casi riguardanti la funzione di DSGA, la conoscenza degli strumenti informatici e delle TIC di più comune impiego, la conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura e traduzione di un testo.
L’articolo 6 prevede che le commissioni giudicatrici dispongano di 150 punti da poter attribuire ai candidati, di cui 60 per la prova scritta, 60 per la prova orale e 30 per la valutazione dei titoli”.
Attribuzione del punteggio
Il Consiglio di Stato ha poi espresso alcune valutazioni per quel che riguarda l’attribuzione del punteggio:
“Nulla viene invece detto al comma 3 in merito ai criteri per l’attribuzione del punteggio relativo alla prova orale. A riguardo si osserva come sarebbe quantomeno opportuno che venisse indicato il punteggio massimo da attribuire alle tre prove in cui si articola la prova orale“.
E ancora: “All’articolo 6, comma 4, è prevista l’assegnazione di un punteggio massimo di 30 punti ai titoli culturali e professionali di cui all’allegato C. La maggior parte di tali titoli – laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca, abilitazione scientifica nazionale a professore di prima o di seconda fascia e altri -hanno un carattere generale e non risultano legate a profili dell’attività dei DSGA. Si fa presente che, in coerenza con la logica di semplificazione e di snellimento delle procedure concorsuali e utilizzando una possibilità prevista dal punto 3 della direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della funzione pubblica, sembrerebbe opportuno attribuire un punteggio alle lauree, ai dottorati di ricerca e agli altri titoli di studio limitatamente a quelli conseguiti nelle materie oggetto di esame di cui all’allegato B, ovvero riconoscendo a questi ultimi un punteggio più elevato“.