Concorso Dsga 2022: i punti ancora da chiarire sui punteggi orali
Via libera, da parte del Consiglio di Stato, al regolamento inserente il prossimo concorso per titoli ed esami per l’accesso al profilo professionale per DSGA, direttori dei servizi generali e amministrativi. Il Consiglio di Stato ha esaminato il regolamento e si è espresso per quel che concerne lo schema di decreto sul concorso. Nel dettaglio, si è espresso sulle prove.
Le prove
Nello specifico ha evidenziato che:
“La prova scritta riguarda materie individuate nell’allegato B del decreto, si svolge presso sedi decentrate e con il supporto di strumentazione informatica.
La prova orale può svolgersi in video conferenza e con il supporto di strumenti informatici e digitali, assicurando in ogni caso la pubblicità della stessa, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la tracciabilità, secondo quanto previsto dall’art. 10, co. 1, lett. b) dell’art. 10 del decreto legge n. 44 del 2021.
L’articolo 4 disciplina la prova scritta, computer-based e unica per tutto il territorio nazionale, la stessa ha luogo nelle sedi individuate dagli Uffici scolatici nazionali, si compone di 60 quesiti con 4 opzioni di risposta, di cui una sola corretta, relativi agli argomenti di cui all’allegato B. Viene precisato anche il numero di quesiti che dovranno riguardare i singoli argomenti. Non è prevista la pubblicazione dei quesiti prima dello svolgimento della prova che ha una durata di 120 minuti.
La prova scritta può svolgersi anche in più sessioni e quindi in modo non contestuale.
La durata
L’articolo 5 disciplina la prova orale che ha una durata di 50 minuti e consiste in un colloquio sulle materie d’esame di cui all’allegato B, volto ad accertare la preparazione professionale del candidato e la capacità di risolvere due casi riguardanti la funzione di DSGA, la conoscenza degli strumenti informatici e delle TIC di più comune impiego, la conoscenza della lingua inglese attraverso la lettura e traduzione di un testo.
L’articolo 6 prevede che le commissioni giudicatrici dispongano di 150 punti da poter attribuire ai candidati, di cui 60 per la prova scritta, 60 per la prova orale e 30 per la valutazione dei titoli”.
Attribuzione del punteggio
Il Consiglio di Stato ha poi espresso alcune valutazioni per quel che riguarda l’attribuzione del punteggio:
“Nulla viene invece detto al comma 3 in merito ai criteri per l’attribuzione del punteggio relativo alla prova orale. A riguardo si osserva come sarebbe quantomeno opportuno che venisse indicato il punteggio massimo da attribuire alle tre prove in cui si articola la prova orale“.
E ancora: “All’articolo 6, comma 4, è prevista l’assegnazione di un punteggio massimo di 30 punti ai titoli culturali e professionali di cui all’allegato C. La maggior parte di tali titoli – laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca, abilitazione scientifica nazionale a professore di prima o di seconda fascia e altri -hanno un carattere generale e non risultano legate a profili dell’attività dei DSGA. Si fa presente che, in coerenza con la logica di semplificazione e di snellimento delle procedure concorsuali e utilizzando una possibilità prevista dal punto 3 della direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della funzione pubblica, sembrerebbe opportuno attribuire un punteggio alle lauree, ai dottorati di ricerca e agli altri titoli di studio limitatamente a quelli conseguiti nelle materie oggetto di esame di cui all’allegato B, ovvero riconoscendo a questi ultimi un punteggio più elevato“.