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Proroga organico Covid Ata: il rinnovo non è automatico per tutti

La proroga delle supplenze Covid ha costituito un nervo scoperto per tutto l’anno scolastico, e nonostante manchino meno di due mesi alla fine delle lezioni, continua a essere oggetto di polemiche e incertezze. Se infatti sembrava che la proroga fosse certa per tutti gli appartenenti all’organico covid, ata e docenti, adesso si scopre che non è esattamente così.

Lo stanziamento del Governo

Sembra infatti che si stiano verificando molti casi di contratti interrotti prima di giugno o che stanno per terminare. Conferma la criticità anche Uil Puglia, che ha infatti fatto richiesta all’USR Puglia di un incontro urgente per “chiarire le numerose segnalazioni in merito alle disparità di trattamento tra lavoratori rispetto al termine contrattuale della proroga, che varia da scuola a scuola dal 15 maggio all’8 giugno oppure taglia alcuni contratti”.

Per la proroga delle supplenze Covid il Governo aveva stanziato 170 milioni di euro che sarebbero dovuti bastare per prorogare tutti i contratti fino alla fine delle lezioni. La nota ministeriale 373 del 24 marzo, contenente le indicazioni per gli USR sulla proroga delle supplenze Covid era evidenziato che

l’art. 36 del Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21, ha modificato quanto previsto dal citato art. 1, comma 326, della Legge 234/2021, prevedendo uno stanziamento ulteriore di 170 milioni di euro per il 2022 . La nuova formulazione dell’articolo 1, comma 326, della Legge 234/2021 è la seguente: “[…] Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all’emergenza epidemiologica, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell’articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e prorogati fino al 31 marzo 2022, può essere prorogato fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell’infanzia statali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022 nel limite delle risorse di cui al secondo periodo.

Una proroga che non riguarda tutti

Intorno alla parte della nota in cui viene specificato che il termine dei contratti “può essere” prorogato e non che “sarà” o “deve essere prorogato” si gioca tutta la partita che evidentemente lascia discrezionalità ai singoli istituti. Questo significa che non tutti i contratti verranno prorogati, ma che dipenderà dalle esigenze delle singole scuole e dalle risorse a disposizione degli USR.