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Nuovo Pei sentenza Consiglio di Stato: via ai ricorsi individuali

Dopo tanti cambi di direzione, arriva la decisione che sancisce il nuovo PEI come legittimo. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato cancellando di fatto la sentenza del Tar del Lazio e ribaltandola, rendendo inefficace il pronunciamento del tribunale amministrativo con sentenza n. 9795 del 14 settembre 2021 con cui è stato bocciato il decreto Interministeriale (Istruzione ed Economia) numero 182 del 2020.

L’adozione del modello nazionale di Pei

Con quel decreto interministeriale, si sanciva l’adozione del modello nazionale di PEI e delle correlate linee guida. Venivano specificate anche le modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità.

Secondo il Tar, il Pei non era legittimo perchè:

  • sono state dettate norme generali innovative in materia di inclusione utilizzando lo strumento del Decreto anziché, come sarebbe dovuto avvenire, un regolamento, in osservanza delle norme procedimentali per la emanazione dei regolamenti;
  • è stata prevista una composizione del GLO diversa da quella contemplata dalla normativa primaria;
  • è stato previsto l’esonero di discipline per alcune categorie di studenti con disabilità.

Indicazioni operative

Quella decisione del Tar aveva portato il Ministero a emanare una nota in base alla quale venivano sancite importanti indicazioni operative inerenti gli adempimenti in base alla sentenza resa nota dal Tar.

Adesso come detto il Consiglio di Stato ribalta tutto emanando una sentenza pubblicata il 26 aprile in cui viene stabilito che il decreto non è idoneo a ledere interessi concreti e che l’impugnabilità dei contenuti del Decreto dovrà avvenire nel “concreto provvedere, nei singoli casi particolari, in attuazione o sulla base ed entro i limiti di norme antecedentemente poste.”

Principi sula natura personale

“Per riconoscere la diretta impugnabilità dell’atto – continua la sentenza – è dirimente la sussistenza di una lesione concreta ed attuale della situazione soggettiva dell’interessato che determini, a sua volta, la sussistenza di un interesse attuale all’impugnazione, altrimenti l’impugnativa dell’atto finirebbe per trasmodare in un controllo oggettivo sulla legittimità dell’atto generale, in contrasto con gli enunciati principi sulla natura personale, concreta e attuale dell’interesse per cui l’ordinamento accorda tutela.”