Graduatorie, Gps e supplenze

Graduatorie ad esaurimento 2022/25: reinserimento, il caso in cui è concesso

Con l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento si presenta la possibilità per alcuni candidati anche di presentare domanda di reinserimento. Una possibilità non riservata a tutti però. Vediamo in quali casi è possibile sfruttare questa opportunità e se si tratta di una possibilità di cui possono usufruire anche coloro i quali sono stati oggetto di depennamento per non aver accettato il ruolo.

Validità dell’aggiornamento

L’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, in base al DM che le regolamenta, verranno modificate e avranno validità per il triennio scolastico 2022/25. Le domande vanno presentato telematicamente. Bisogna fare riferimento al sito istituzionale Istanze Online, cui accedere con SPid. Per procedere, c’è tempo fino alle ore 23.59 del 4 aprile 2022.

I docenti già inseriti sono gli unici che possono presentare domanda di aggiornamento. Infatti non sono consentiti nuovi inserimenti. L’aggiornamento riguarda la I, II, III e fascia aggiuntiva delle GaE. E’ possibile anche presentare domanda di permanenza, reinserimento, trasferimento e/o conferma/scioglimento.

Depennamento dalle Gae

C’è poi il caso di coloro i quali hanno subito depennamento dalle GaE. Secondo il regolamento, i docenti inseriti a pieno titolo nelle GaE sono depennati dalle medesime in caso di:

  • mancata presentazione della domanda in fase di aggiornamento delle stesse GaE;
  • immissione in ruolo, all’esito positivo del periodo di formazione e prova;
  • rifiuto della nomina in ruolo dalle stesse GaE.

Il reinserimento

Per loro c’è la possibilità di procedere con il reinserimento. Secondo il regolamento, infatti, i candidati possono presentare domanda di reinserimento in graduatoria nel caso in cui rientrino nella seguente categoria: coloro che sono stati cancellati nei bienni/trienni precedenti per non aver presentato domanda.

Non ci sono altre possibilità. E’ infatti questa l’unico caso in cui si può essere reinseriti in GaE. Questo significa che i docenti cancellati per aver rifiutato il ruolo, non possono chiedere il reinserimento nelle predette graduatorie.