Continuano ad arrivare conferme dalle sentenze sugli scatti di anzianità non riconosciuti ai docenti negli scorsi anni, che certificano come molti insegnanti possono veder riconosciuto un diritto troppo a lungo ignorato negli scorsi anni.
Scatti di anzianità mai riconosciuti
L’ultimo docente in ordine di tempo a veder riconosciuto il proprio diritto allo scatto di anzianità, precedentemente negato, è stato un insegnante assunto a tempo indeterminato nell’a.s. 2015/2016 che è riuscito a ottenere € 4.522,30 per gli scatti di anzianità mai riconosciuti durante il lungo periodo di precariato.
Il docente ha anche vista riconosciuta l’applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 19/7/2011 anche se immesso in ruolo successivamente al 2011 con il relativo computo e riconoscimento delle connesse progressioni economiche e la condanna del Ministero dell’Istruzione alle spese di soccombenza, per un totale che supera i 10.000 Euro.
Ennesima sentenza favorevole
Questa la sentenza con cui viene riconosciuto il diritto agli scatti di anzianità mai percepiti durante il precariato e all’applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal CCNL 2011, con sentenza del 1° dicembre 2021.
“Il ricorrente, docente in ruolo dall’1/9/2015, ha chiesto, previo annullamento del decreto di ricostruzione della carriera n. 157/2018, il riconoscimento dell’anzianità di servizio e dei connessi incrementi stipendiali maturati e non percepiti durante il periodo di precariato, nonché l’applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall’accordo sindacale del 4/8/2011 per i dipendenti in servizio alla data del 1/9/2010; ha chiesto quindi la condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento delle differenze retributive maturate durante il periodo preruolo , con acquisizione della fascia stipendiale 3-8 anni. […] Il ricorso va accolto per i motivi che seguono. […] Per costante giurisprudenza, anche di questo Tribunale, si ritiene vada riconosciuto ai fini della ricostruzione della carriera sia a fini giuridici che economici, l’intero servizio prestato anche come lavoratore a tempo determinato, e che debba essere riconosciuto il diritto a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni”.
La soddisfazione dei sindacati
Le novità le aveva annunciate con soddisfazione Anief nei giorni scorsi: “I tribunali del lavoro di tutta Italia continuano a dichiarare pieno accoglimento alle tesi patrocinate dall’Anief e applicano il previgente gradone stipendiale 3-8 anni anche ai docenti immessi in ruolo dopo il 1° settembre 2011 con almeno un anno di servizio a termine precedente.
Pacifico spiega l’ingiustizia alla base di questa prassi: “La contrattazione economica del 2011 – spiega il presidente Anief- discrimina da sempre e palesemente i precari e tutti gli immessi in ruolo con anni di servizio a tempo determinato alle spalle ed è evidente che il ccnl vada adeguato alle normative eurounitarie anche su questo punto. Sono tanti i rilievi di illegittimità che abbiamo sollevato in questi anni e confermiamo la nostra intenzione di farci portavoce in contrattazione di tutti i lavoratori della scuola che ancora vedono violati i loro diritti“.