Scuola

Gradoni stipendiali docenti: via a risarcimenti di migliaia di euro per insegnanti e ata

Importante sentenza da parte del Tribunale di Nuoro che ha accolto il diritto al riconoscimento delle differenze retributive derivanti dalla cancellazione, dal 2011, del gradone stipendiale 3-8 anni del personale docente della scuola. Viene dunque dichiarato illegittima la cancellazione del primo passaggio di livello economico automatico. Si tratta, per i docenti delle scuole pubbliche, dell’unica possibilità periodica di progressione di carriera.

Quantificare le differenze retributive

Una sentenza accolta con soddisfazione da Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, secondo cui “il Tribunale conferma che il lavoro svolto durante il precariato non può mai essere considerato come servizio inferiore o di minore importanza, ma meritevole dei medesimi diritti di tutti gli altri inquadramenti”.

Chi volesse quantificare il recupero delle differenze retributive cui ha diritto, sia docente che ata, può utilizzare un apposito Calcolatore messo a disposizione da Anief. Si va in media, a seconda del periodo di precariato, da 1.000 a 40.000 euro. Ma in alcuni casi si arriva anche a risarcimenti di centinaia di migliaia di euro. Gli aventi diritto possono chiedere risarcimento mediante il ricorso al tribunale del lavoro.

No al gradone solo per pochi

La sentenza emessa dal Tribunale di Nuoro sconfessa il diritto al “gradone” 3-8 anni ai soli docenti assunti a tempo indeterminato prima del 1° settembre 2011. Il prossimo passo è rivedere l’articolo 2 del CCNL del Comparto Scuola del 4.8.2011. L’errore sta nel fatto che le fasce stipendiali sino a quel momento vigenti sono state accorpate la prima (0-2) alla seconda (3-8) e sostituite con un’unica fascia iniziale 0-8: l’accordo contrattuale prevedeva che solo il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, potesse conservare “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, o il diritto al precedente livello 3-8 a seconda dei casi.

La Cassazione, invece, grazie all’azione sindacale che ha imposto l’applicazione della direttiva 1999/70/CE, ha riconosciuto anche al personale immesso in ruolo dopo il 2011, ma con almeno un anno di precariato svolto negli anni precedenti al 1° settembre 2011, l’applicazione della “clausola di salvaguardia” che riconosce il mantenimento economico del gradone stipendiale “3-8 anni” molto più favorevole.

Diritto di non discriminazione

“Nella sentenza della Cassazione e in quelle dei Tribunali del Lavoro che ne danno applicazione – ha detto Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief –, è stata ribadita la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale di ruolo: la tutela passa per l’applicazione del diritto di non discriminazione in base alla tipologia di contratto. Pertanto, i giudici non possono tollerare quella assurda norma contrattuale che ha salvaguardato il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (quella tra i 3 e gli 8 anni di carriera) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Lo ripetiamo: chi discrimina i precari e il periodo svolto durante il precariato – conclude Pacifico – non tutela davvero i lavoratori e della scuola”.