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Organico Covid Ata: cosa comporta la rinuncia al rinnovo fino a marzo

La proroga dei contratti Covid per docenti e Ata avrà validità, per il momento, fino al 31 marzo 2022. Dopodichè il Governo si è già impegnato a prolungare i contratti fino a fine anno scolastico, reperendo i fondi necessari per coprire gli stipendi di tutti gli appartenenti all’organico. Una buona notizia, soprattutto per gli Ata, che avevano messo in conto la possibilità anche di un ingente numero di licenziamenti.

Passo indietro per i docenti

Un po’ meno per i docenti, che vedono di fatto confluire i 300 milioni stanziati per i loro rinnovi fino a giugno 2022 in un fondo comune con gli Ata, e che limita la durata contrattuale a marzo. Anche per loro però, le possibilità che poi arrivi il contratto fino a fine anno scolastico sono molto alte.

La nota n. 1376 del 28 dicembre 2021 ha consentito al ministero dell’Istruzione di inoltrare le indicazioni per la proroga delle supplenze ATA e docenti Covid, contratti sottoscritti ai sensi dell’art. 58, comma 4-ter, del Dl 73/2021.

L’impegno del Ministero

Il Ministero garantisce che “sarà cura dello scrivente Dipartimento, d’intesa con il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e con i competenti uffici scolastici regionali, fornire ulteriori indicazioni per la prosecuzione dei rapporti contrattuali fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022.”

Pur rientrando nell’organico Covid, si tratta in ogni caso di supplenze che rivestono carattere temporaneo. Questo significa che vengono assegnate dalle graduatorie di terza fascia aggiornate e valide per il triennio 2021/24.

La rinuncia al rinnovo del contratto

Si tratta quindi di incarichi assimilabili in tutto e per tutto alle supplenze temporanee, e dunque sottostanno alla normativa in quanto a assenze, malattie, permessi, aspettative.

Nonostante la notizia della proroga dei contratti Covid fosse attesissima, non si può escludere che ci possa essere qualche appartenente all’organico Covid docenti o Ata che ha intenzione di rinunciare alla proroga. La buona notizia è che in base all’articolo 7 del regolamento delle supplenze ATA, Dm 430/2000, la rinuncia ad una proposta contrattuale, o alla sua proroga o conferma, non comporta alcun effetto.

Non si tratta infatti di un abbandono della supplenza, dal momento che i contratti sono in scadenza al 30 dicembre e dunque arriverà ai diretti interessati una proposta di rinnovo. Si trattasse invece d abbandono, si configurerebbe la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita, sia sulla base delle graduatorie di cui all’articolo 2, che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l’anno scolastico in corso.