Scuola

Supplenze docenti non vaccinati: non c’è più la certezza dei 15 giorni di contratto

Con l’introduzione dell’obbligo vaccinale per docenti e Ata si renderanno disponibili, inevitabilmente, nuovi posti vacanti per la sostituzione di insegnanti e collaboratori scolastici. Un’opportunità per quanti attendono una chiamata per un incarico che però non ha una durata certa.

Cosa cambia dal 15 dicembre

Proprio in virtù della nuova situazione che si sta per venire a creare a partire dal 15 dicembre, il ministero ha introdotto una nuova regolamentazione per la sostituzione del personale docente sospeso dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale introdotto, a decorrere dal 15 dicembre prossimo, dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.

In caso di necessità, i dirigenti scolastici dovranno provvedere alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato. Ma che durata avranno questi contratti? Dipende ovviamente dalla durata dell’assenza del docente non vaccinato dal posto di lavoro. I contratti dei supplenti dunque dureranno fino a quando i titolari del posto sostituiti, avranno dato comunicazione di aver adempiuto all’obbligo vaccinale. In quel momento infatti avranno diritto a ricoprire nuovamente la propria mansione e a percepire nuovamente lo stipendio, ma non quelli arretrati.Supplenze docenti non vaccinati: non c'è più la certezza dei 15 giorni di contratto

Salvaguardare la continuità didattica

Al momento il Dirigente scolastico sostituisce il personale sospeso, attribuendo una supplenza con contratto non superiore a 15 giorni. Quando il dipendente sospeso dimostra di avere il Green pass (al momento infatti non è ancora obbligatorio il vaccino, ma basta il tampone, fino al 14 dicembre) può tornare al lavoro, non prima però che sia scaduto il contratto del supplente. Quanto sopra è stato pensato per salvaguardare la continuità didattica.

Dal 15 dicembre, invece, cioè da quando sarà introdotto l’obbligo vaccinale, la scadenza del contratto del supplente non conta più: il docente sospeso può riprendere servizio in qualunque momento, purché dimostri di avere adempiuto all’obbligo vaccinale.

Nasce un problema contrattuale

Per dimostrare di essere in regola, dovrà mostrare il certificato dell’avvenuta vaccinazione. Ma può valere anche la sola presentazione della richiesta di vaccinazione, da effettuarsi entro massimo 20 giorni, nel caso in cui la prenotazione presenti una data differita.

Questa decisione pone un problema contrattuale tra scuola, dirigente scolastico nello specifico, e supplente, che ha diritto a un contratto che contenga un termine certo.

Ai sensi dell’art. 41 del CCNL 2018 infatti “I contratti a tempo determinato del personale docente, educativo ed ATA devono recare in ogni caso il termine”.

Accettazione supplenze a rischio

Termine certo che però non ci può essere, considerato che le nuove regole dicono che il docente sospeso può rientrare non appena in regola con la vaccinazione. Un problema non da poco: con il contratto a 15 giorni molti supplenti sono restii ad accettare l’incarico in virtù di una durata troppo breve. Figuriamoci cosa potrà accadere se il supplente sa che da un giorno all’altro può tornare a casa.