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Supplenze ATA: lasciare un incarico per accettarne un altro, i divieti

Non è solo un periodo caldo per le immissioni in ruolo dei docenti e per la ripresa delle lezioni. E’ un periodo fondamentale anche per le convocazioni ATA da prima, seconda e terza fascia, personale scolastico fondamentale per il corretto funzionamento del mondo della scuola. Le convocazioni per i candidati di terza fascia scattano unicamente in conseguenza dell’esaurimento delle graduatorie in una determinata provincia.

Supplenze brevi e non solo

Devono risultare esaurite le graduatorie 24 mesi e gli elenchi della seconda fascia. Si può essere convocati per ottenere delle supplenze essere brevi o con durata fino al 31 agosto oppure 30 giugno. A seconda delle proposte che si ricevono, gli aspiranti hanno la possibilità di rinunciare a una supplenza per un’altra. La regolamentazione di questa fattispecie è stata dettagliatamente affrontata all’interno della circolare annuale sulle supplenze:

“L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche”.

Questo significa dunque che un candidato che accetta incarico fino al 31 agosto o 30 giugno può lasciare la supplenza per prenderne un’altra su altro profilo. Ma esistono delle limitazioni: infatti, per poter accettare un’altra supplenza, è indispensabile che si tratti di un’altra proposta con durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Coprire una supplenza breve

Si evince quindi che la normativa attuale non consente di lasciare una supplenza annuale o al 30 giugno per coprirne una breve. Questo significa che un collaboratore scolastico che ha accettato una supplenza fino al 30 giugno, può lasciare per accettare una convocazione per assistente amministrativo fino al 31 agosto. Può quindi lasciare la prima convocazione per accettare la seconda.

I posti di personale ATA che il ministero non è riuscito ad assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato – da graduatorie 24 mesi -, vengono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica. Le convocazioni nei confronti dei candidati supplenti vengono recapitate tramite mail di convocazione all’indirizzo registrato su Polis Istanze online. Non solo: c’è anche la possibilità di visualizzarle sui siti degli Uffici scolastici provinciali, che pubblicano gli avvisi di convocazione e di esaurimento delle graduatorie.