Scuola

Diplomati magistrale assunti con riserva: stop licenziamenti e riassegnazione vecchia scuola

Sono ancora in attesa di una risposta i diplomati magistrali condannati al licenziamento. Sono quei docenti assunti con riserva, che presto potrebbero raggiungere in una poco invidiabile condizione chi è già stato licenziato, in alcuni casi per poi essere riassunto dalle graduatorie del concorso straordinario. Docenti che sperano di essere riassegnati alla scuola in cui si era stati immessi in ruolo in precedenza per garantire la continuità didattica.

Vincolo triennale assoluto

Tema caldo anche la mancata cancellazione del vincolo triennale assoluto alla mobilità del personale docente neo assunto, che si vede così privato della possibilità di chiedere il trasferimento o di poter fare domanda di assegnazione provvisoria.

Il nuovo Governo sembra insensibile alla richiesta di ripristinare anche le assegnazioni provvisorie annuali dopo aver ottenuto il riconoscimento delle assegnazioni temporanee previste per i genitori con figli fino a tre anni.

Docenti di ruolo bloccati

Il risultato è che tanti docenti di ruolo continuano a rimanere bloccati in province per loro scomode, nonostante ci siano i posti disponibili per accoglierli in località meno difficili da raggiungere: il vincolo quinquennale per i neo-assunti, approvato con la Legge di Bilancio 145 del 2018 e che figura tra le norme più discusse nel panorama scolastico, con il recente decreto Sostegni bis è stato solo ridimensionato, passando a tre anni. Ma solo eliminandolo del tutto si sarebbe risolto il problema.

Vincolo quinquennale per i neo assunti

La Legge n.159/2019 stabilisce che “a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”.

La decisione riguarda i docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica 1 settembre 2020. Si applica a tutte le graduatorie di reclutamento, GaE, concorso 2016, concorso 2018 sia Infanzia, Primaria che Secondaria. L’applicazione del vincolo quinquennale si estende alla domanda di trasferimento, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo. Va tenuto conto però che durante i 5 anni non sarà possibile richiedere neanche l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione, o svolgere supplenza.