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Decorrenza giuridica concorso straordinario: efficacia su vincolo e stipendi

La decorrenza giuridica concorso straordinario è argomento che interessa tutti i vincitori. Se infatti l’assunzione effettiva scatta per tutti dal primo settembre 2021, per alcuni è valida la retrodatazione giuridica al 1° settembre 2020.

Retrodatazione giuridica

La decorrenza giuridica dipende dal contingente di assunzione. Hanno diritto alla retrodatazione giuridica dell’immissione in ruolo al 1° settembre 2020 riguarda i docenti che hanno vinto il concorso straordinario 2020 e rientrano nel contingente di assunzione a.s. 2020/21 per la quota destinata a tale procedura straordinaria.

La norma, nello specifico spiega che: “Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, immessi in ruolo nell’anno scolastico 2021/2022 che rientrano nella quota dei posti destinati alla procedura per l’anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del predetto decreto-legge, è riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020″.

Retrodatazione dell’assunzione

Il concorso straordinario ha previsto una procedura per titoli ed esami utile all’immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.

Dunque per coloro i quali hanno vinto il concorso e che rientrano nel numero dei posti liberi e vacanti al 1° settembre 2020, anche se immessi in ruolo nell’anno scolastico 2021/2022, in base alle indicazioni dell’art. 2, si provvederà a riconoscere loro la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020. Non c’è effetto invece sulla decorrenza economica. Non verranno infatti riconosciuti stipendi arretrati e gli emolumenti verranno erogati in base all’effettiva presa di servizio il 1 settembre 2021.

Vincolo diventa triennale

Altro tema inerente i vincitori del concorso scuola straordinario, riguardano il vincolo di permanenza quinquennale nella scuola di titolarità. L’obiettivo, come sempre, è garantire la continuità didattica ai ragazzi, per cui non c’è per i vincitori del concorso la possibilità di chiedere per cinque anni trasferimento, assegnazione provvisoria e utilizzazione e accettare incarichi a tempo determinato.

Il vincolo di permanenza quinquennale nella scuola di titolarità, dovrebbe diventare triennale non appena il decreto legge terminerà il suo iter in Parlamento. Per coloro i quali beneficiano di retrodatazione giuridica, il triennio dovrebbe partire dall’effettiva data di presa in servizio e non dalla data di assunzione retrodatata. Dunque i tre anni di permanenza devono essere effettivamente svolti.

Leggi anche: Concorso straordinario: risultati e date di immissione in ruolo

Dunque una importante opportunità a livello contrattuale quella della retrodatazione giuridica, ma che non avrà alcun effetto nè sulla retribuzione nè sul vincolo triennale, che avranno validità unicamente dalla data effettiva di presa in servizio. A meno di successive modificazioni di legge che per il momento non sono previste.

Sergio De Napoli

Sergio De Napoli (giornalista pubblicista tessera n° 12534) email: dottorsport@libero.it Giornalista dal 2007, esperto di tutti i temi che riguardano il mondo della scuola e dell'istruzione. Esperienza pluriennale in redazioni come "Puglia" e "Barisera", mi sono specializzato negli anni sulle tematiche che riguardano il mondo dei docenti e del personale scolastico.

Vedi commenti

  • Non è così. Mi è arrivata oggi con decorrenza dal 1 settembre 2021. Come è possibile?

  • Anche a me è arrivata con decorrenza 2021, ma dovrei rientrare nei posti con retrodatazione al 2020

  • Anche a me è arrivata con decorrenza 01/08/2021 e come i precedenti commenti rientro in quei posti. Molto probabilmente l'hanno fatto per farci rivolgere ai sindacati in modo da far mangiare anche loro con queste immissioni delle quali si può solo ringraziare Azzolina visto che ora non abbiamo harry potter

  • Non credo che non abbia validità. Tu retrodati il servizio e di conseguenza anche la mobilità ne risente. Io per esempio sono un caso particolare. Sono stato assegnato alla stessa scuola in cui ho anche svolto il servizio retrodatato (l'anno di supplenza che diventa di ruolo con la retrodatazione). Se mi richiedono tre anni di servizio di ruolo nella stessa sede, io li potrei dichiarare tra due anni.

  • Anche io nella stessa situazione di Francesco. Assegnato nella stessa scuola, per cui avrei i 3 anni tra due; mi sembra un'assurdità non farlo valere...

  • La retrodatazione non vale per il vincolo triennale perché la legge sul vincolo parla di 3 anni EFFETTIVAMENTE svolti nella stessa sede. Prima di opinare a vanvera fate riferimento alle leggi.

    • Se la sede in cui hai svolto servizio l'anno precedente (20-21) è la stessa, con due anni in ruolo si sarebbero effettivamente svolti complessivamente 3 anni. Tuttavia è una normativa che deve essere ancora approvata e và capito se l'applicazione è anche retroattiva. Concordo con lei che occorrerebbe ragionare con le leggi sotto mano, ma questo è un forum di discussione dove le persone cercano di capire qualcosa di più di un argomento, senza la pretesa di costituire un riferimento interpretativo. Prima di usare certi toni ci penserei... non tutti siamo così "imparati" e in generale siamo colleghi.

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