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Graduatorie Personale ATA: ci sono già opportunità di lavoro in attesa del modello D3 online

Ci sono nuove opportunità di lavoro per il personale ATA in arrivo, in attesa della disponibilità del modello D3 online per la scelta delle scuole, nell’ambito del bando ATA per l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia per il triennio scolastico 2018 – 2021. Lo stesso dovrà essere presentato tramite il servizio Istanze Online del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Al momento è già possibile scegliere preventivamente le istituzioni scolastiche di interesse, attraverso l’apposita applicazione predisposta dal MIUR. per l’aggiornamento graduatorie.

Le possibilità di lavoro sono offerte dalla Legge di Bilancio 2018 che prevede il ripristino delle supplenze brevi e saltuarie per sostituire Assistenti Tecnici e Amministrativi che lavorano nelle scuole.

La Legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al ‘Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020’, autorizza le scuole a conferire incarichi di supplenza breve e saltuaria per sostituire gli Assistenti Amministrativi e Tecnici assenti. E’ tutto previsto dal comma 602 dell’Articolo 1 della nuova Legge di Bilancio.

Quindi per l’ambito di lavoro ATA ci sono opportunità di effettuare supplenze di breve periodo in sostituzione di Personale Assistente Amministrativo e Tecnico eventualmente assente. Possibilità alimentata dalla L. 205 / 2017 che ha incrementato di 19,65 milioni di Euro, a partire da quest’anno, il limite di spesa di cui all’Articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005), fissato a 565 milioni di Euro l’anno.

Le supplenze per i posti di lavoro ATA temporaneamente vacanti andranno conferite ai sensi dell’Articolo 1, comma 78, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). Legge che autorizza il ricorso alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico. C’è anche la possibilità di ricorrere a queste sostituzioni solo nel caso sia impossibile sostituire il personale assente con quello già in servizio presso la scuola.

Le istituzioni scolastiche ed educative statali potranno effettuare le sostituzioni temporanee a decorrere dal trentesimo giorno di assenza delle figure da sostituire. Ciò in deroga a quanto previsto dall’Articolo 1, comma 332, della Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Quest’ultimo, infatti, prevede che, a partire dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:
a) personale appartenente al profilo professionale di Assistente Amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;
b) personale appartenente al profilo di Assistente Tecnico;
c) personale appartenente al profilo di Collaboratore Scolastico, per i primi sette giorni di assenza.

La legge prevede, inoltre, che la sostituzione deve essere effettuata mediante l’attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi, e che le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal Dirigente scolastico anche al Personale Collaboratore Scolastico.

Non solo: la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 autorizza anche il MIUR a bandire, entro febbraio 2018, un concorso per le immissioni in ruolo degli Assistenti Amministrativi e Tecnici assunti mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso le istituzioni scolastiche.