Scuola

Diplomati magistrali in Gae: il no dell’Usr su linguistico




Si torna a parlare dei candidati in possesso del diploma magistrale abilitante. Nonostante i pareri positivi che arrivano dal Consiglio di Stato in merito all’inserimento in Gae, sono gli Uffici Scolastici Regionali a depennare i docenti.

In particolare raccontiamo un caso avvenuto nell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, nell’ambito territoriale di Torino.

Facciamo riferimento ad una candidata docente M. K., in possesso di un diploma magistrale a indirizzo linguistico, che risulta essere beneficiaria dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4313/15.

All’interno della circolare n.115 prot.5946 l’Ufficio Scolastico Regionale in questione scrive:

PRESO ATTO che nella risposta veniva precisato che il titolo conseguito dalla ricorrente era un diploma di licenza linguistica, “relativa ad un percorso liceale quinquennale ai sensi della C.M. 11 febbraio 1991 n.27, che non è corrispondente al diploma di Maturità Magistrale, poiché il piano di studi non prevede discipline generali quali Pedagogia, Psicologia, Scienze Umane che invece caratterizzano il titolo di Maturità Magistrale”.




VISTO quindi che il titolo in possesso della docente M. K. è un diploma di licenza linguistica, che non consente l’inserimento nella graduatoria ad esaurimento e non un diploma magistrale, come da lei dichiarato nella domanda di inserimento in GAE.

RITENUTO, avvalendosi dei poteri di auto-tutela che l’ordinamento conferisce alla P.A., di dover apportare la conseguente rettifica.

DECRETA
per quanto motivato nelle premesse, il depennamento della docente dalla Graduatoria ad Esaurimento Definitiva del personale docente.

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