Conseguire abilitazione insegnamento all’estero

Come conseguire abilitazione insegnamento all’estero e in Italia? Ogni anno i giovani che vogliono intraprendere la carriera di docente sono tantissimi. In quest’articolo cerchiamo di fare chiarezza su come conseguire l’abilitazione all’insegnamento in Italia e come conseguire abilitazione insegnamento all’estero.  L’abilitazione all’insegnamento in Romania, San Marino, Bulgaria o altre nazioni simili può essere una grande opportunità di lavoro, considerate le difficoltà che ci sono in Italia.

In Italia ad oggi per conseguire l’abilitazione è necessario seguire il tfa (tirocinio formativo attivo).

Che cos’è il Tfa

 

Il tirocinio formativo attivo è un corso universitario in cui esiste l’obbligo di frequenza. Per accedere al tfa il candidato deve prima superare un test preselettivo riferito alla propria classe di concorso. Tutti i candidati che superano tale test di scrematura potranno poi iniziare a seguire il corso che avrà una durata annuale.

Il corso consiste in 1500 ore di cui 60 CFU crediti formativi universitari. Il tirocinio formativo attivo è un corso di formazione e abilitazione per la professione del docente.

Solo i candidati che riescono a superare l’esame finale, potranno in questo modo conseguire il titolo di abilitazione all’insegnamento.

Per seguire il tfa bisogna prima superare un test preselettivo.

Dal Miur arrivano notizie positive in merito alla pubblicazione del tfa 2016. Il tfa terzo ciclo sta per essere pubblicato. Si tratta dell’ultimo ciclo del tirocinio formativo attivo. Ora bisogna capire a quali classi di concorso sarà rivolto.

Conseguire abilitazione all’insegnamento all’estero

Ora dobbiamo capire come conseguire l’abilitazione all’insegnamento all’estero.

Esistono delle scuole di formazione che consentono di seguire il corso che poi permette il conseguimento del titolo di formazione professionale all’abilitazione all’insegnamento.

Per “titolo di formazione professionale” si intende un titolo (di formazione teorico-pratica: disciplinare e didattico-pedagogica) che, in base alle norme del Paese ove è stato conseguito o riconosciuto, consente l’esercizio della professione quale docente abilitato all’insegnamento. Il titolo deve, quindi, attestare una formazione professionale completa, sanzionata nelle forme di legge (esame finale, superamento concorso, tirocinio, ecc.), al cui possesso la legislazione del Paese che lo ha rilasciato subordina l’esercizio dell’attività in qualità di docente abilitato (professione regolamentata).

Il riconoscimento del titolo di formazione professionale ottenuto ai sensi del D.L.vo n. 206/2007, permette di accedere alla professione corrispondente per la quale i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea sono qualificati nello Stato membro d’origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall’ordinamento scolastico italiano.

Il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti (singola disciplina o gruppi di discipline) per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nello Stato membro che ha rilasciato il titolo e può essere ottenuto a condizione che tali insegnamenti siano comparabili, in base ai principi della direttiva, a quelli dell’ordinamento scolastico italiano (professione corrispondente) nel rispetto delle fasce di età degli studenti ai quali sia consentito insegnare.

Decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206

Direttiva comunitaria 2005/36

Tale direttiva si applica in 31 Paesi:

nei ventisette Paesi membri dell’Unione europea ( Austria – Belgio – Bulgaria – Repubblica Ceca – Cipro – Danimarca – Estonia – Finlandia – Francia – Germania – Grecia – Irlanda – Italia – Lettonia – Lituania – Lussemburgo – Malta – Paesi Bassi – Polonia – Portogallo – Regno Unito – Romania – Slovacchia – Slovenia – Spagna – Svezia – Ungheria.) nonché nei tre Paesi dello Spazio economico europeo – SEE (Islanda – Liechtenstein – Norvegia) e, la Svizzera, equiparati ai paesi dell’Unione europea per specifici accordi.

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