Aggiornamento Gps 2026, domanda anche per i docenti di ruolo per altri insegnamenti rispetto all’attuale titolarità

I docenti a tempo indeterminato possono iscriversi alle GPS, dichiarare il servizio di ruolo come aspecifico e accettare supplenze annuali in determinate condizioni.

Inserimento nelle GPS dei docenti di ruolo

Il personale docente con contratto a tempo indeterminato può presentare domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze scegliendo liberamente una provincia, anche diversa da quella di titolarità. L’iscrizione è consentita per tutte le classi di concorso per le quali si possiedono i requisiti previsti.

L’accesso alla I fascia GPS è possibile in presenza della specifica abilitazione per la classe di concorso richiesta. Senza abilitazione, ma con il titolo di studio valido, l’inserimento avviene in II fascia GPS. Chi non è mai stato inserito nelle GPS dovrà procedere con un nuovo inserimento, mentre chi risulta già presente effettuerà l’aggiornamento della posizione.

Dichiarazione del servizio di ruolo e attribuzione del punteggio

Il servizio di ruolo maturato su una specifica classe di concorso può essere dichiarato come servizio aspecifico per le altre classi di concorso richieste nelle GPS. In fase di compilazione della domanda, il servizio va indicato selezionando la tipologia di servizio aspecifico prevista dalla piattaforma.

Una volta correttamente inserito, il sistema attribuisce il punteggio aspecifico a tutte le classi di concorso per le quali il docente risulta iscritto, senza bisogno di procedere nuovamente all’inserimento dello stesso servizio in ogni graduatoria.

Accettazione delle supplenze da GPS

I docenti di ruolo possono partecipare alle procedure di attribuzione delle supplenze da GPS e accettare incarichi a tempo determinato al 31 agosto o al 30 giugno, solo su posto intero. Questa possibilità è ammessa solo per supplenze di durata almeno annuale e su un diverso ordine o grado di istruzione, o su altra tipologia di posto o classe di concorso rispetto a quella di titolarità.

Il docente conserva la titolarità della sede di ruolo in aspettativa senza assegni, per un periodo massimo complessivo di tre anni scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale attuale.