Sta suscitando grande interesse la possibilità riservata ai precari con 36 mesi di servizio di fare ricorso dopo mesi di contratti a tempo determinato. Una possibilità sicuramente interessante, ma bisogna partire dal presupposto che aver svolto 36 mesi di supplenze non assicura in automatico il diritto al ruolo e alla stabilizzazione, sia su posto comune che su sostegno.
Questo perchè al momento l’ordinamento italiano non contempla un diritto soggettivo che garantisce l’assunzione a tempo indeterminato fondato esclusivamente sulla durata del precariato. Ma il raggiungimento dei tre anni ha validità dal punto di vista della configurazione dell’abuso dei contratti a tempo determinato.
E’ un aspetto su cui il nostro Paese si confronta da tempo con l’Ue, che sancisce la necessità di non reiterare il ricorso a supplenze senza adeguate misure di stabilizzazione. Il problema giuridico, quindi, non riguarda l’accesso automatico al ruolo, ma la violazione della normativa europea sul lavoro a termine, quando il ricorso al precariato diventa sistematico e prolungato.
Non esiste la trasformazione automatica del contratto
Chi presenta ricorso, deve sapere che il contratto a tempo determinato non può essere trasformato automaticamente in un contratto a tempo indeterminato. Lo sancisce l’articolo 97 della Costituzione, che impone l’accesso al pubblico impiego tramite concorso, salvo eccezioni espressamente previste dalla legge.
Lo ha confermato più volte ribadito sia la Corte costituzionale sia la Corte di Cassazione. Non è possibile una stabilizzazione “per sentenza”. Chi fa ricorso quindi deve sapere non c’è alcuna possibilità di ottenere il ruolo mediante sentenza del giudice.
Cosa può riconoscere il giudice
Cpsa può fare allora il giudice in caso di accoglimento di ricorso? Può solo riconoscere un risarcimento del danno, se riscontra l’abuso dei contratti a termine. Il parametro dei 36 mesi di servizio è spesso utilizzato come soglia oltre la quale l’abuso diventa giuridicamente significativo.
I risarcimenti riconosciuti dai tribunali non derivano quindi da un presunto “diritto al ruolo”, ma dalla constatazione della violazione delle regole europee sui contratti a tempo determinato, solo parzialmente recepite nel sistema scolastico italiano.