Diritto al sostegno: Tar sancisce la copertura totale, non può essere condizionato da questioni finanziarie

Il diritto al sostegno non può essere condizionato da questioni economiche. Secondo i giudici, devono prevalere i principi costituzionali sull’inclusione. Lo sostiene il TAR Campania, ribadendo che deve essere garantita copertura totale del sostegno, se necessaria. Secondo la decisione del TAR Campania, le ore di sostegno devono coincidere con quanto stabilito nel PEI e nei verbali del GLO. Non possono essere considerate valide riduzioni immotivate.

La valutazione del tribunale

Il caso nasce dalla contestazione da parte di una famiglia nei confronti della riduzione delle ore di sostegno assegnate alla propria figlia con disabilità grave. Sarebbero servite 30 ore settimanali di frequenza, ma l’amministrazione scolastica ne aveva attribuite solo 18. Una decisione che si discostava dalla proposta tecnica del Gruppo di lavoro operativo.

Secondo i giudici si è trattato di una scelta illegittima. La motivazione è che si è trattato di una decisione non supportata da motivazioni coerenti né da un’istruttoria completa. Per emettere la sentenza, i giudici hanno fatto riferimento al principio che enuncia che il monte ore deve rispecchiare il bisogno effettivo individuato nel Piano educativo individualizzato, applicando la normativa specifica in materia di inclusione scolastica.

Gli obblighi di valutazione individualizzata

Il principio è che il sostegno scolastico rappresenta un diritto fondamentale. Per questo, non può essere ritenuto legittimo che venga ridotto da vincoli di organico o da ragioni finanziarie. Alla base ci sono i principi costituzionali sull’uguaglianza e dalle norme che qualificano lo studente con disabilità come titolare dei sostegni necessari al percorso educativo.

Secondo i giudici il provvedimento si è rivelato inadeguato nella parte in cui non rispetta gli obblighi di valutazione individualizzata. È obbligo delle istituzioni scolastiche garantire i posti in deroga, senza ricorrere alle sole azioni giudiziarie.