Manovra 2026, addio alle supplenze nella scuola secondaria su posto comune per le assenze fino a 10 giorni

Significativa novità introdotta dalla Manovra 2026 sul mondo della scuola. Va detto che la Legge di Bilancio non è intervenuta in maniera particolare sul mondo dell’istruzione, ma lo ha fatto andando a regolamentare in maniera particolare un aspetto delle supplenze che impatterà non poco sulla gestione dell’assegnazione degli incarichi nei prossimi anni.

Cosa cambia

La novità riguarda in particolare le supplenze brevi per il posto comune. In base a quanto previsto dall’art. 106 che modifica il comma 85 dell’art. 1 della legge 107 del 2015 (cd. Buona Scuola), cambia il modo di assegnare un incarico per la sostituzione dei docenti assenti fino a 10 giorni.

Non è ancora definitiva la norma presentata alle Camere, ma quando lo sarà, a breve, prevede che in caso di assenza fino a 10 giorni di un docente di ruolo su posto comune nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, il dirigente scolastico avrà l0obbligo, e non più la possibilità, di sostituirlo con il personale docente appartenente all’organico dell’autonomia. Resta un piccolo margine di manovra per il dirigente scolastico in questo senso, ed è rappresentato dall’eventuale sussistenza di “motivate esigenze di natura didattica”.

La possibilità di scelta

Resta invece la possibilità di scelta per le supplenze temporanee su posti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria. per questo tipo di incarichi, infatti, al dirigente scolastico resta la possibilità di scelta se effettuare le sostituzioni per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia. La normativa prevede la possibilità di continuare a ricorrere alle supplenze brevi per l’insegnante di sostegno, per tutti i gradi scolastici, e per i docenti delle scuole elementari su posto comune.

Il docente cui viene assegnato l’incarico, facente parte dell’organico dell’autonomia, se viene impiegato in gradi di istruzione inferiore, non vedrà ridurre lo stipendio ma conserverà quello del grado di istruzione di appartenenza.

FLC CGIL non ci sta

“I risparmi eventuali maturati in questo modo vengono destinati al Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa ma per non più del 10% dell’ultimo Fondo. Le conseguenze sulla didattica e sulla qualità dell’azione formativa sono assolutamente negative”.