L’obbligo vaccinale ai tempi del Covid-19, per il personale scolastico è stato un giusto provvedimento. Quattro anni dopo i fatti che segnarono l’Italia e non solo, coinvolgendo in maniera importante il mondo della scuola, il TAR conferma che la misura adottata per docenti e ATA fu congrua. I giudici, con sentenza n. 16802/2025, hanno conferma la legittimità dell’obbligo vaccinale per docenti e ATA. Chi si rifiutava era sanzionato con sospensioni senza stipendio. Il tribunale amministrativo sostiene che sono da considerare proporzionate e costituzionalmente fondate le sanzioni prese all’epoca.
La decisione dei giudici
Con la sentenza di queste ore il TAR del Lazio ha respinto il ricorso di centinaia di lavoratori della scuola contro l’obbligo vaccinale anti-Covid. L’obbligo fu sancito dalla nota ministeriale n. 1337 del 2021. Secondo i giudici per sancire la legittimità di quei provvedimenti, si possono richiamare i principi fissati dalla Corte Costituzionale. Per il Tar l’obbligo introdotto all’epoca rispondeva al principio di solidarietà e all’interesse collettivo.
Sospensione e stipendio, misure proporzionate
Di conseguenza, la sospensione dal servizio dei non vaccinati, senza licenziamento e senza retribuzione, è stata una misura adeguata e non eccessiva nel penalizzare chi di rifiutava. La mancata corresponsione dello stipendio costituiva una conseguenza di una scelta libera e reversibile da parte del lavoratore.
Privacy e sanzioni amministrative
Secondo il TAR va considerata legittima anche la raccolta dei dati vaccinali, facendo riferimento alla legge in nome della tutela della salute pubblica. Estinte, invece, le sanzioni pecuniarie grazie alla legge n. 15/2025. Il ricorso promosso dal sindacato Anief è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione.