La nuova normativa che disciplina l’accettazione delle supplenze cambia le carte in tavola per i docenti interessati ad accettare solo una parte dell’incarico. Chi accetta una supplenza da 18 ore con l’intenzione di svolgerla solo in parte, avendo già un altro incarico che consente di arrivare a 18 ore, si troverà di fronte a un rifiuto da parte della segreteria scolastica.
In attesa del nuovo regolamento del 2028
In attesa della nuova Ordinanza Ministeriale che a primavere disciplinerà le nuove supplenze prima dell’aggiornamento Gps 2026, quella attuale, che gestisce la normativa in attesa del nuovo regolamento rinviato al 2028, non prevede più la possibilità di spezzare le cattedre intere. Possibilità che invece in passato era concessa a chi ne faceva richiesta.
Il riferimento è all’articolo 12/12 per le supplenze da GPS e 13/20 per le supplenze da GI, in relazione ai quali l’ordinanza ha sancito di non accogliere la richiesta del CSPI di permettere il completamento orario frazionando le relative disponibilità.
Nessun vincolo delle scuole ad accettare
Questo comporta che di fronte a una esplicita richiesta da parte dei docenti coinvolti nell’assegnazione di una supplenza e interessati allo spezzone, non c’è più alcun obbligo da parte delle scuole di concedere la divisione di una cattedra completa che permetta il completamento orario di altri docenti.
Il docente che riceve una proposta di supplenza di 18 ore, deve accettarlo solo se è disponibile a svolgerlo nella sua totalità. Non è più consentito infatti di spezzarlo e quindi ridurlo. L’unica alternativa è quella di rinunciare alla cattedra, facendosi però carico delle conseguenze previste da questo tipo di scelta, e che sfociano nelle sanzioni regolamentate dalla normativa sulle supplenze.