Priorità nella scelta sede per le supplenze da graduatoria 24 mesi: come funziona il diritto dell’assegnazione per il Personale Ata

La precedenza nella scelta della sede per l’assegnazione delle supplenze ATA da graduatoria 24 mesi necessitano di chiarimenti, arrivati puntuali dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico di Avellino. I punti controversi sono stati inseriti all’interno di una nota che descrive bene il funzionamento dei meccanismi sull’assegnazione della precedenza nella scelta della sede per le supplenze da ATA 24 mesi.

La priorità di scelta Ata

Ad avere diritto alla priorità nella scelta della sede scolastica sono i candidati che beneficiano degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7, della legge 104/92. Benefici che seguono rigorosamente l’ordine in cui sono stati elencati.

La procedura è descritta nel dettaglio dalla circolare sulle supplenze n. 157408 del 9 luglio 2025. La priorità di scelta della sede per i candidati che hanno diritto in base agli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7, della legge 104/92, viene applicata nel momento in cui in occasione dello scorrimento della graduatoria in base alle posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, chi ne ha diritto rientra in un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica.

Se si verifica questa condizione, il candidati ha diritto di scelta per quel che riguarda la sede, con priorità. La condizione essenziale perché ci siano ancora in vigore le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio.

L’ordine in graduatoria Ata

Una precisazione importante che evidenzia bene come mai “l’ordine in graduatoria” non va confuso, a livello di validità giuridica, con il concetto di “ordine di chiamata degli aspiranti”.

Questo quanto scritto nella circolare sulle supplenze n. 157408 del 9 luglio 2025: “Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7, della legge 104/92, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica; in tali casi l’aspirante fruisce della priorità nella scelta, sempre che permangano le condizioni che hanno dato luogo alla concessione del beneficio”.