Mad senza 24 cfu 2022: i criteri di preferenza nella chiamata delle scuole
Ormai tramontata la speranza che il ministero conceda la deroga per l’invio delle domande di messa a disposizione anche per gli iscritti in Gps (al contrario di quanto avvenuto negli scorsi anni) questa opportunità resta disponibile soltanto per chi non è iscritto in alcuna graduatoria o per quanti hanno deciso di prendere l’estrema decisione di cancellarsi dalle graduatorie stesse per essere liberi da qualunque vincolo.
Niente deroga dal ministero
Una decisione delicata, da ponderare attentamente, considerato che la cancellazione dalle graduatorie ha effetto per il prossimo biennio. D’altra parte per chi è rimasto senza alcun incarico e desidera avere a possibilità di lavorare, la domanda di Messa a Disposizione, la candidatura spontanea presentata dall’aspirante supplente, docente o ATA, direttamente alla scuola, senza passare dalle graduatorie, resta l’unica soluzione.
Ricordiamo che uno dei vantaggi della domanda di messa a disposizione è che non richiede il possesso da parte del candidato dello specifico titolo di accesso valido per una determinata classe di concorso. Non è nemmeno necessario aver conseguito i 24 CFU.
L’ordine di priorità
Questo però non significa che chi ha titolo richiesto e 24 cfu venga equiparato a chi non li ha. Resta comunque un vantaggio importate per ottenere la copertura della cattedra vacante essere in possesso del titolo richiesto per quello specifico insegnamento. Allo stesso modo, costituisce un modo per intraprendere una corsia preferenziale essere un candidato che ha conseguito anche i 24 CFU.
Nella scelta dell’assegnazione della supplenza, le scuole seguono un ordine ben preciso: prima chi possiede il titolo valido + i 24 CFU, poi chi possiede un titolo valido seppure senza CFU, infine, se non ci sono candidati con le caratteristiche sopra enunciate, la supplenza sarà conferita a chi non possiede un titolo valido.
Quindi senza titolo e senza i 24 CFU è possibile presentare la MAD, ma inevitabilmente si ridurranno le chance di essere convocati.
Vorrei sapere se nell’O.M. movimenti per a.s. 2023/24 è prevista l’integrazione della legge n.79 del 29/06/2022 capo VIII-Istruzione Art.2ter comma4. G.U.n.150 pag.137 e 138 pubblicata il 29/06/2022