Scuola

Immissione in ruolo: ne ha diritto anche docente abilitato PAS con riserva

L’immissione in ruolo spetta anche al docente abilitato PAS con riserva. Fa giurisprudenza la decisione del Giudice del lavoro di Pescara, dr.ssa Federica Colantonio, dello scorso 15 marzo. E’ valida l’abilitazione conseguita con riserva da un’insegnante di scuola secondaria.







La decisione è stata presa sul caso di una docente che aveva presentato ricorso per rimuovere la riserva dalle graduatorie di II fascia delle scuole scelte nella provincia di Pescara, cui risultava inserita senza diritto alla stipula di contratti di lavoro per aver conseguito l’abilitazione per le ccll.cc. A043/A050 mediante PAS all’esito di un provvedimento cautelare (ma non ancora nel merito) del Consiglio di Stato (che annullava l’art. 1, comma 3, del D.M. 58/2013 e gli atti presupposti, con particolare riguardo all’imposizione dei requisiti di accesso ai corsi PAS più stringenti rispetto al passato).

La docente si trovava in posizione utile nella graduatoria del concorso per le stesse classi di concorso e ha chiesto al giudice l’inserimento a pieno titolo nelle rispettive graduatorie di II fascia, utile in sede di scorrimento ai fini del conferimento di supplenze. Ha chiesto anche la cancellazione della riserva dalla graduatoria del concorso, in modo da essere immessa in ruolo nel triennio di validità del concorso.

Il Tribunale di Pescara ha ordinato al MIUR la rimozione della “riserva” in relazione alla posizione della ricorrente nella Graduatoria del concorso indetto ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.D.G. del MIUR 106/2016 per posti nella Regione Abruzzo relativamente all’ambito disciplinare 4 AD4 (cl. A12-A22) (ex cla.co. A043/A050).

Infatti – argomenta il Giudice del lavoro – La decisione dell’istituzione scolastica di inserirla con riserva nella seconda fascia nonché nella graduatoria del concorso per esami e titoli sembra, invece, vanificare la ratio stessa del provvedimento cautelare volto a consentire alla ricorrente la frequentazione dei corsi speciali al precipuo fine di conseguire l’abilitazione all’insegnamento e, per l’effetto, di essere destinataria di incarichi di supplenza nell’arco temporale di valenza delle graduatorie (art. 5, comma 5, del Regolamento) e fino alla pronuncia nel merito dell’iter giudiziale avanti al Consiglio di Stato, nonché di essere destinataria dell’assunzione a tempo indeterminato per l’ambito disciplinare ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.D.G n. 106 del 23 febbraio 2016.