Graduatorie, Gps e supplenze

Graduatorie interne docenti, calcolo della continuità del servizio

Si avvicina la scadenza del 20 maggio 2017, termine ultimo entro il quale i dirigenti scolastici dovranno pubblicare le graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione dei perdenti posto. I punteggi per queste graduatorie sono diversi rispetto al calcolo del punteggio della mobilità volontaria o della mobilità professionale. Diversi in peggio. Infatti per la mobilità volontaria il punteggio del preruolo è considerato uguale a quello di ruolo.







E’ di 6 punti per ogni anno scolastico valutabile ai fini della ricostruzione della carriera. Invece per la costituzione delle graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari, vale la metà, dal momento che il punteggio preruolo viene dimezzato per i primi 4 anni. Ulteriore riduzione, dei due terzi, per ogni anno scolastico valutabile ai fini della ricostruzione della carriera successivo al quarto anno di preruolo.

Tutto ciò comporta non poche incertezze da parte di molti docenti che hanno difficoltà a comprendere come calcolare la continuità del servizio riferita alle graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione dei perdenti posto.

E’ bene partire dal presupposto che per la continuità per le graduatorie interne della scuola per l’individuazione dei perdenti posto, il punteggio della continuità del servizio non è correlata al triennio. Questo costituisce una importante differenza rispetto alla mobilità volontaria dove per avere riconosciuto tale punteggio bisogna avere già maturato, escluso l’anno scolastico in corso, tre anni consecutivi di servizio nella scuola di titolarità.

Tutto ciò è specificato nella nota 5 bis della tabella valutazione dei titoli dell’ipotesi del contratto di mobilità 2017/2018. Viene indicato che ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio si prescinde dal triennio la continuità didattica nella scuola di attuale titolarità viene valutata a partire da subito, escluso l’anno in corso, per ogni anno di servizio.

Ciò vuol dire che viene valutata a partire dal secondo anno di servizio nella stessa scuola di titolarità o scuola di incarico per chi è titolare su ambito. In questo caso il docente può richiedere la valutazione di 2 punti per ogni anno scolastico prestato senza soluzione di continuità entro il quinquennio e 3 punti per ogni anno scolastico prestato oltre il quinquennio.