Ata

Graduatorie III fascia ATA: valutazione servizio Enti locali, Servizio Civile e Militare

Ottobre è agli sgoccioli e in molti si chiedono, in merito all’aggiornamento delle Graduatorie III fascia ATA quale sia la valutazione del Servizio Civile, Militare e il servizio prestato alle dirette dipendenze degli EE.LL.

La valutazione dei servizi prestati negli EE.LL., il servizio Militare di Leva e il Servizio Civile nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA







Servizi prestati EE.LL.:

Il servizio da valutare è solo quello prestato alle dirette dipendenze degli EE.LL. Questo vuol dire che vale il servizio che determina un rapporto di lavoro mediante la stipula di contratti sottoscritti ai sensi di specifiche norme contrattuali del CCNL del richiamato comparto.

Niente da fare quindi per i servizi prestati in qualità di dipendente di Aziende comunali, provinciali o regionali, quali, ad esempio le aziende municipali di trasporto.

Non valgono nemmeno i servizi prestati in qualità operatore socio-assistenziale nell’ambito di progetti sociali posti in essere dagli EE.LL., anche se destinatari di detti progetti siano le istituzioni scolastiche statali.

Servizio Militare di leva:

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali.

Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.

Servizio Civile

Vale ai fini del punteggio il Servizio Civile svolto anche dopo l’abolizione dell’obbligo di leva.

Il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva è valutabile come “servizio svolto presso enti pubblici”, secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002. Viene valutato con lo stesso punteggio attribuito, nella tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali.

Per ogni anno: PUNTI 0,60

Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni PUNTI 0,05