Scuola

Gazzetta ufficiale: pubblicato decreto su svolgimento esami di stato

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto legge approvato il 6 aprile in Consiglio dei Ministri contenente “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;
Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di contenere gli
effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta
producendo sul sistema scolastico, prevedendo misure straordinarie in
materia di conclusione dell’anno scolastico 2019/2020 e di ordinato
avvio dell’anno scolastico 2020/2021 e di accelerazione e
semplificazione dell’iter procedurale dei provvedimenti di competenza
del Ministro dell’istruzione;
Ritenuta, altresi’, la necessita’ di dover prevedere misure
eccezionali in tema di svolgimento di esami di stato di abilitazione
all’esercizio delle professioni, nonche’ per assicurare la
continuita’, pur in costanza dell’emergenza epidemiologica, delle
attivita’ formative delle Universita’, ivi comprese quelle pratiche e
di tirocinio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 6 aprile 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell’istruzione e del Ministro dell’universita’ e della
ricerca, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, della giustizia, dell’economia e delle
finanze e per la pubblica amministrazione;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti per gli esami di Stato
e la regolare valutazione dell’anno scolastico 2019/2020

1. Con una o piu’ ordinanze del Ministro dell’istruzione possono
essere adottate, per l’anno scolastico 2019/2020, specifiche misure
sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di
Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei
casi e con i limiti indicati ai commi successivi.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono le strategie e le
modalita’ dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti
relativi all’anno scolastico 2019/2020 nel corso dell’anno scolastico
successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attivita’
didattica ordinaria. L’eventuale integrazione e recupero degli
apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche
necessita’ degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i
cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle
competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curricolo della
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle
indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti
tecnici e professionali.
3. Nel caso in cui l’attivita’ didattica delle istituzioni del
sistema nazionale di istruzione riprenda in presenza entro il 18
maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, le
ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:
a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole
secondarie, tenuto conto del possibile recupero degli apprendimenti
di cui al comma 2 e comunque del processo formativo e dei risultati
di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta,
in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 62 e all’articolo 4, commi 5 e 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;
b) le prove dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione, anche prevedendo l’eliminazione di una o piu’ di esse e
rimodulando le modalita’ di attribuzione del voto finale, con
specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando
l’omogeneita’ di svolgimento rispetto all’esame dei candidati
interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62
del 2017;
c) le modalita’ di costituzione e di nomina delle commissioni,
prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente
appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, con presidente
esterno per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione, in deroga all’articolo 16, comma 4, del decreto
legislativo n. 62 del 2017;
d) le prove dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo,
prevedendo anche la sostituzione della seconda prova a carattere
nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di
esame affinche’ detta prova sia aderente alle attivita’ didattiche
effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle specifiche
discipline di indirizzo, sulla base di criteri del Ministero
dell’istruzione che ne assicurino uniformita’, in deroga agli
articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017.
4. Nel caso in cui l’attivita’ didattica in presenza delle
istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il
18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi
esami in presenza, oltre alle misure di cui al comma 3, in quanto
compatibili, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:
a) le modalita’, anche telematiche, della valutazione finale
degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali, in deroga
all’articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e all’articolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009;
b) la sostituzione dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo
di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di
classe che tiene conto altresi’ di un elaborato del candidato, come
definito dalla stessa ordinanza, nonche’ le modalita’ e i criteri per
l’attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i
candidati privatisti, salvaguardando l’omogeneita’ di svolgimento
rispetto all’esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e
10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;
c) l’eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un
unico colloquio, articolandone contenuti, modalita’ anche telematiche
e punteggio per garantire la completezza e la congruita’ della
valutazione, e dettando specifiche previsioni per i candidati
esterni, per l’esame di stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo
n. 62 del 2017;
d) la revisione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili
a legislazione vigente, dei criteri di attribuzione dell’eccellenza e
del relativo premio, anche in deroga all’articolo 2 del decreto
legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, al fine di tutelare la piena
valorizzazione dell’eccellenza tenendo conto delle misure adottate ai
sensi del comma 3.
5. I provvedimenti di cui al presente articolo prevedono specifiche
modalita’ per l’adattamento agli studenti con disabilita’ e disturbi
specifici di apprendimento, nonche’ con altri bisogni educativi
speciali.
6. In ogni caso, limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, ai
fini dell’ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde
dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7,
comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del
decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito
nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell’integrazione del
punteggio di cui all’articolo 18, comma 5, del citato decreto
legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene
conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento
conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze
maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
costituiscono comunque parte del colloquio di cui all’articolo 17,
comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017.
7. I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari
di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del
2017 al termine dell’emergenza epidemiologica e sostengono l’esame di
Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione
straordinaria di cui all’articolo 17, comma 11, del citato decreto
legislativo. La configurazione dell’esame di Stato per i candidati
esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle
ordinanze di cui al comma 1.
8. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, sentito il Ministro dell’istruzione, puo’ emanare
specifiche disposizioni, con proprio decreto, per adattare
l’applicazione delle ordinanze di cui al presente articolo alle
specificita’ del sistema della formazione italiana nel mondo di cui
al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, anche avuto riguardo
all’evoluzione della pandemia nei diversi Paesi esteri in cui operano
le istituzioni scolastiche ad esso afferenti.
9. I provvedimenti di cui al presente articolo devono garantire
l’assenza di nuovi o maggiori oneri per il primo ciclo di istruzione
e, per il secondo ciclo, il limite di spesa di cui all’articolo 3,
comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, come integrato
dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e
ridotto dall’articolo 18, comma 2, del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128. Con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, al termine degli esami
di Stato, e’ riscontrata l’entita’ dei risparmi realizzati a valere
sul predetto limite di spesa. I predetti risparmi sono versati alle
entrate dello Stato per essere successivamente riassegnati al fondo
per il funzionamento di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 26
dicembre 2006, n. 296, nel rispetto del saldo dell’indebitamento
netto. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.