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Concorso scuola 2016: nuove faq




Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato nuove faq relative al concorso scuola. Riportiamo qui di seguito le faq utili per tutti i docenti interessati a partecipare al nuovo maxi concorso scuola 2016.

9 ) D: Cosa deve intendersi per servizio continuativo a tempo determinato per 180 giorni?
In conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ed ai sensi della tabella di valutazione dei titoli allegata al D.M. 94/2016, è valutato come anno scolastico esclusivamente il servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni, per ciascun anno scolastico.

10) D. Quali assenze sono considerate utili ai fini della valutazione del servizio?
R. Si considera valido il servizio giuridico in costanza di contratto. Pertanto, ad esempio, l’eventuale assenza per malattia, congedo per maternità o parentale è considerata utile ai fini della valutazione del servizio.

11) D. E’ valido il servizio continuativo prestato in scuole diverse?
R. E’ considerato valido il servizio continuativo prestato con completamento orario in altra scuola.

12 ) D. E’ valido il servizio prestato con un contratto sino all’avente diritto trasformato in altro contratto fino al 30/06 o 31/08?
R. Sì a condizione che il servizio sia continuativo e non vi sia stata interruzione tra i contratti.

13) D. E’ valutabile il servizio svolto nei centri di formazione professionale?
R. Il servizio prestato nei centri di formazione professionale riconducibile a insegnamenti compresi in classi di concorso è valutato se prestato, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, nei percorsi preordinati all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.




14 ) D. E’ considerato valido il servizio prestato a tempo indeterminato nelle scuole paritarie?
R. Sì è considerato valido, se prestato sullo specifico posto o classe di concorso, per cui se ne richiede la valutazione.

15) D. è possibile caricare per ogni anno scolastico il servizio prestato contemporaneamente in più classi di concorso per le quali si concorre? Oppure per ogni anno si è obbligati a scegliere una sola classe di concorso?
R . Per ogni anno scolastico è possibile inserire una sola classe di concorso ed una sola scuola. Gli aspiranti che abbiamo lavorato 180 giorni continuativi possono comunicare la classe di concorso e la scuola di inizio servizio e chiarire nel campo “note/altre informazioni” presente nei titoli valutabili le informazioni di dettaglio.

16) D. nella maschera relativa alle pubblicazioni, nel caso di articoli è necessario inserire il titolo dell’articolo o quello della rivista nella quale è contenuto?
R. L’utente può selezionare tra libro e rivista. Il campo del titolo è un testo libero dove il candidato indicherà il titolo del libro o della rivista e, dopo aver indicato rivista, specificherà il titolo dell’articolo da lui curato dai contenuti inerenti la specifica classe di concorso.

17) D. nella maschera relativa alle pubblicazioni, nel caso di parti di libro è necessario inserire il titolo del capitolo curato o quello del libro in cui è contenuto? E nella sezione “autore” è necessario inserire l’autore del volume o l’autore della sola sezione d’interesse
R. L’utente deve selezionare la voce libro. Il campo del titolo è un testo libero dove il candidato indicherà il titolo del libro e, in caso di capitolo, specificherà il titolo del capitolo da lui curato.
Inoltre, il campo previsto dall’applicazione si chiama “autore/coautore” e prevede un testo libero in cui l’aspirante può dichiarare il ruolo che ha avuto nella realizzazione del libro.

18 ) D. Verrà valutata l’ulteriore abilitazione conseguita su altra classe di concorso non ricompresa nello stesso ambito della classe di concorso per la quale si concorre?
La tabella di valutazione prevede la valutazione dell’abilitazione sulla specifica classe di concorso anche ricompresa nell’ambito disciplinare verticale.

19) D. E’ considerato titolo valutabile il servizio prestato sul sostegno per la partecipazione a procedure concorsuali di posto comune?
R. No, secondo quanto previsto dal D.M. n. 94 del 23 febbraio 2016, il servizio prestato sul sostegno è valutabile esclusivamente nella specifica procedura concorsuale.