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Assegnazione provvisoria ATA 2018/19 , esigenze di famiglia e punteggi

Il personale ATA potrà presentare le domande di assegnazione provvisoria dal 23 luglio al 3 agosto. Le domande dovranno necessariamente essere presentate in modalità cartacea, secondo il modello fornito dal Ministero.







Quali sono le esigenze di famiglia che danno titolo all’attribuzione del punteggio e in che misura., secondo la tabella di valutazione relativa al personale ATA, allegata al CCNI 2018/19 – Parte II lettere A), B), C) e D).?

Ricongiungimento

Il punteggio (24 punti) spetta per il comune di residenza del familiare (figli, genitore, coniuge …) a cui si chiede il ricongiungimento.

24 punti sono attribuiti a condizione che il familiare vi risieda con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi dalla scadenza dei termini della presentazione della domanda.

Si prescinde dall’iscrizione anagrafica nel caso di familiare trasferito per servizio nei tre mesi precedenti la scadenza dei termini della presentazione dell’istanza. 

Se nel comune di residenza del familiare (o nel comune di assistenza di figli minorati psichici o sensoriali, del coniuge o del genitore totalmente inabili) non ci sono scuole esprimibili dall’interessato, il punteggio viene attribuito per il comune viciniore.

Esistenza figli

Questi i punteggi attribuiti al personale con figli di età inferiore o pari a 18 anni:

  • punti 16 per ogni figlio di età inferiore a 6 anni
  • punti 12 per ogni figlio di età superiore a 6 anni ma inferiore o pari a 18 ovvero per ogni figlio maggiorenne  totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro

Il suddetto punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le operazioni.

Assistenza figli, coniuge, genitori

Per la cura e l’assistenza di figli minorati psichici o sensoriali, del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro e di figli tossicodipendentisono attribuiti 24 punti, secondo le seguenti precisazioni:

  • per la cura di figli minorati, del coniuge o genitore totalmente o permanentemente inabili, che possono essere assistiti solo nel comune richiesto, il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) figlio minorato ovvero coniuge, o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura
b) figlio minorato, ovvero coniuge, o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell’istituto medesimo

  • per l’assistenza di figli  tossicodipendenti il punteggio è attribuito se sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia o presso specifiche strutture pubbliche e private, qualora il  programma comporti necessariamente il domicilio nella sede della struttura medesima. Il medico di fiducia o il responsabile delle strutture, ai fini dell’attribuzione del punteggio, attesta che il programma richiede necessariamente il domicilio nella sede dei genitori.

Cumulabilità punteggi

punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) della sopra riportata tabella sono cumulabili fra loro. Così, ad esempio, se si chiede il ricongiungimento ai figli, l’interessato avrà il punteggio sia per l’esistenza del/dei figlio/i, secondo le precisazioni sopra riportate, sia per il comune di ricongiungimento dove risiede il figlio/i.







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