Graduatorie, Gps e supplenze

Errore compilazione domanda Gps: punteggio al 50% a chi per sbaglio ha spuntato l’art. 15 comma 4

Non è ancora giunta a una conclusione univoca la vicenda che riguarda l’art. 15 comma 4, legata a doppio filo alla valutazione delle GPS. Ne parla Orizzonte Scuola ricostruendo la vicenda.

Errore inescusabile

La decisione, volontaria o meno, di chi ha messo la spunta all’art. 15 comma 4, viene definita “errore inescusabile” che comporta una penalizzazione. Ne parla l’Ufficio scolastico di Avellino, che riporta diverse segnalazioni per “l’attribuzione da parte di alcune scuole ai docenti dell’intero punteggio correlato al servizio, anche quando gli stessi dichiarano che, per mero errore, hanno flaggato l’apposita casella, chiedendo che il servizio venisse valutato al 50%“.

Secondo l’Ufficio, con tale rettifica, da un lato è stato illegittimamente sanato un errore inescusabile commesso dal docente contravvenendo al chiaro dettato normativo, dall’altro si è creata un ingiustificabile disparità di trattamento con chiaro pregiudizio nei confronti di quei docenti ai quali è stato attribuito il giusto punteggio.

Chi doveva mettere la spunta

Questo perchè, secondo la nota, “ai fini dell’aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate“.

Valutazione art. 15 comma 4 richiedeva la spunta unicamente in caso di servizio svolto prima dell’anno 2000 in scuole secondarie legalmente riconosciute o pareggiate, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell’infanzia pareggiata.

Beneficio illegittimo da rimuovere

Questo comporta che, “deve essere assolutamente rimosso – conclude la nota – l’illegittimo beneficio per quei docenti i quali, avendo flaggato erroneamente l’apposita casella per ottenere il 50%, si sono visti attribuire, magari facendo apposita istanza, l’intero punteggio. Hanno, invece, correttamente operato quegli istituti scolastici che hanno proceduto all’attribuzione dei punteggi sulla base dei titoli per come dichiarati dai docenti, non sussistendo nessun onere per l’amministrazione di attivare il soccorso istruttorio, possibile soltanto allorché si tratti di regolarizzare un dato fornito in modo incompleto“.