Scuola

Recupero scatto 2013: rimborso stipendi arretrati e calcolo a fini pensionistici

Si torna a parlare della spinosa questione degli scatti stipendiali del 2013. Un diritto negato a molti docenti che i giudici stanno ripristinando mediante sentenze che vanno nella direzione opposta a quella intrapresa negli ultimi anni dal ministero. Secondo i tribunali, ai docenti spettano arretrati e calcolo a fini pensionistici.

Pagamento delle differenze retributive

Il Tribunale di Marsala, nella sentenza n. 104 del 21/02/2023, ha accolto le richieste e gli argomenti avanzati dalla parte che ha presentato il ricorso. Il Tribunale ha riconosciuto il diritto del ricorrente di considerare anche l’anno 2013 ai fini della maturazione della sua pensione, oltre al pagamento delle differenze retributive conseguenti agli scatti stipendiali maturati e maturandi. Inoltre, il Tribunale ha riconosciuto al ricorrente il diritto di continuare a maturare la progressione stipendiale senza alcuna interruzione, nonostante il blocco contrattuale per l’anno 2013.

Decreto di ricostruzione carriera

Il caso, seguito dall’avvocato Asaro, riguardava una docente di scuola secondaria di II° grado, classe di concorso A040 (Elettronica), assunta in ruolo il 08/05/1996, con decorrenza giuridica dal 01/09/1991.

La docente si trovava nella fascia stipendiale n. 28 e non aveva avuto la possibilità di salire di fascia a causa della mancata inclusione dell’anno 2013 nel decreto di ricostruzione della carriera.

Il giudice ha riconosciuto il valore dell’anno 2013 ai fini della maturazione della pensione e ha ordinato il pagamento delle differenze retributive, oltre agli accessori di legge. Inoltre, ha riconosciuto la progressione stipendiale maturata pro quota rispetto alla scaglione stipendiale successivo, nonostante il blocco relativo all’anno 2013.

Recupero dell’anzianità

È importante ricordare che la legge n. 122/2010 aveva stabilito che gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 non sarebbero stati validi ai fini della progressione economica. Tuttavia, alcune modifiche successive hanno riabilitato gli anni 2010 e 2011 e permesso il recupero dell’anzianità maturata nell’anno 2012. Attualmente, l’unico anno non riconosciuto ai fini della progressione economica è il 2013. Ciò significa che quando un docente presenta un’istanza per la ricostruzione della carriera, non viene conteggiato il servizio prestato in quell’anno. In sintesi, il “Scatto 2013” è congelato e non è riconosciuto ai fini della progressione economica.

Blocco della contrattazione collettiva

Secondo i giudici della Corte Costituzionale nella sentenza n. 178/2015, l’art. 1 comma 1 lettera c) primo periodo del D.P.R. n. 122 del 4.9.2013, che prevedeva il blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego, era incostituzionale. La sentenza ha rimosso il blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego, che la Corte ha definito come causa di sospensione strutturale della stessa contrattazione.

La rimozione della causa sospensiva ha prodotto i suoi effetti dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella G.U., ovvero dal 30.7