Scuola

Emendamento Tfa sostegno 3 anni: accesso diretto con tre anni di servizio

Il sostegno e la specializzazione di un numero congruo di docenti per soddisfare le necessità della scuola italiana, degli studenti con disabilità e delle loro famiglie che attendono risposte e supporto è una delle sfide del nuovo ministero. La questione non può prescindere dal tema dell’accesso diretto al Tfa dei precari con almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5 svolti su posto di sostegno.

La norma transitoria

A conferma dell’importanza della questione il fatto che abbia ripreso l’argomento anche una ministra non direttamente coinvolta nella scuola, ma nel mondo dell’istruzione in generale, come la Ministra dell’Università Bernini.

Secondo il nuovo ministro del Governo Meloni, il nuovo esecutivo vuole fare in modo che venga attuata la norma transitoria relativa alla riserva di posti per l’accesso ai percorsi di specializzazione sulle attività di sostegno agli alunni con disabilità. Si tratta di una norma che consentirebbe di attivare una corsia preferenziale per i docenti assunti a tempo indeterminato e a tempo determinato, che abbiano maturato tre anni di servizio, negli ultimi cinque.

Una norma che in altri termini trasformerebbe in realtà quanto voluto dalla norma presente sul testo della legge 79/22, la riforma del reclutamento, voluta dal responsabile scuola della Lega Mario Pittoni.

Accesso diretto al Tfa

L’attuazione della norma permetterebbe ai precari con 3 anni di servizio l’accesso diretto al Tfa sostegno. Ora come ora fino al termine del periodo transitorio nel 2024, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono nei limiti della riserva di posti stabilita dal Ministero dell’università e della ricerca e dell’istruzione i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato e coloro i quali hanno prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento.

Secondo la normativa, i percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza, o esclusivamente per attività diverse delle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.