Economia & Fisco

Arretrati docenti in pensione quando verranno pagati: si prevedono tempi lunghi

La procedura accelerata per il rinnovo del contratto scuola, necessaria per consentire l’emissione di un cedolino speciale entro il 15 dicembre ed erogare i pagamenti entro Natale non riguarderà purtroppo tutti i beneficiari degli aumenti e dei conseguenti arretrati.

La procedura di inquadramento economico

La procedura infatti consentirà prima di Natale, salvo ritardi al momento imprevisti, l’accredito degli arretrati per il personale scolastico ma non per quello andato in pensione nel corso degli anni di vacanza contrattuale (2019/2020/2021/2022), e che dunque hanno comunque diritto all’integrazione.

Dunque nessun dubbio circa il pagamento degli arretrati anche a chi nel frattempo è andato in pensione, quello che è da verificare sono le tempistiche. I pagamenti infatti saranno erogati nei confronti di docenti e Ata solo dopo che verrà completato l’aggiornamento del rispettivo inquadramento economico.

Le tempistiche

Questa è una procedura riservata alla scuola. Il passaggio successivo spetterà agli organi di controllo, ovvero alla Ragioneria provinciale dello Stato. Solo a quel punto l’inquadramento economico potrà essere inviato all’Inps per la liquidazione delle spettanze, comprendente l’adeguamento della pensione e del trattamento TFR/TFS.

Non differisce di molto la procedura per tutto il personale in pensione, dal 2016 al 2018, ai quali spettano gli arretrati del CCNL 2016/2018 e la liquidazione solo relativa all’anno di servizio, effettivamente svolto.

Qualche difficoltà in più potrebbero averla le scuole destinatarie dell’istanza che non riescono ad operare sul SIDI in virtù del blocco per il personale cessato dal servizio. In quel caso, dovranno richiedere all’Ufficio Scolastico di sbloccare l’operatività e poi intervenire. In ogni caso per chi è andato in pensione è impossibile ottenere gli arretrati prima di Natale come per chi è in servizio. I tempi saranno notevolmente più lunghi.

Il computo ai fini previdenziali

L’articolo 48 dell’accordo sottoscritto tra Aran e sindacati prevede che “i benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 47 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, tenendo conto delle decorrenze e degli importi previsti dalle Tabelle A e C, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o di 61 anzianità, del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 c.c., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro”.