Graduatorie, Gps e supplenze

Rinuncia messa a disposizione: divieto di ottenere altre supplenze solo per l’anno scolastico in corso se il docente non è iscritto in graduatoria

Anche l’incarico di supplenza ottenuto tramite Mad è sottoposto ad alcuni vincoli imprescindibili, che comportano sanzioni in caso di abbandono dello stesso. La normativa infatti prevede che i contratti stipulati tramite domanda di messa a disposizione, da parte dei docenti non inseriti in graduatoria (almeno in attesa che arrivi una deroga per chi è iscritto in Gps) siano soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza.

Sanzioni valide solo per un anno

Questo comporta che anche l’abbandono di una supplenza al 30/06 comporta l’impossibilità di ottenere altre supplenze, almeno per il corrente anno scolastico. L’unica differenza con chi è iscritto in graduatoria, che non può presentare domanda di messa a disposizione, sta proprio nel fatto che la sanzione vale solo per un anno e non per il biennio di vigenza delle graduatorie come per chi è iscritto in GaE, GPS e GI.

I vincoli imposti dall’ordinanza ministeriale

Questo perchè il docente che ottiene una supplenza tramite MAD, deve rispettare gli stessi vincoli e criteri indicati dall’OM n. 112/2022, che disciplina l’assegnazione delle supplenze per il biennio 2022/24.

I vincoli previsti dall’OM n. 112/2022, tra gli altri, sono le sanzioni per mancata presa di servizio e abbandono del medesimo e l’impossibilità di lasciare una supplenza al 30/06 ovvero al 31/08 ad orario non intero per un’altra ad orario intero.

Circostanza non prevista

Va specificato che la sanzione valida solo per un anno non è esplicitamente prevista dall’ordinanza ministeriale, che in merito non ha dedicato una sezione apposita, ma deriva appunto dal ragionamento conseguente all’impossibilità di presentare domanda di messa a disposizione da parte di chi è soggetto al biennio di validità delle graduatorie, non potendo esservi iscritto in assenza di deroga.