Graduatorie, Gps e supplenze

Preferenze scuole Gps: i tre motivi che stanno penalizzando con l’algoritmo anche chi era posizionato meglio in graduatoria

L’anno scolastico è abbondantemente iniziato ma i turni di nomine per assegnare le supplenze per l’anno scolastico 2022/23 proseguono e proseguiranno almeno fino a quando ci sarà necessità di assegnare le cattedre ancora vacanti. Dopodichè si passerà alle nomine mediante messa a disposizione, possibilità per il momento preclusa agli iscritti in graduatorie, in attesa di una eventuale deroga che per il momento non sembra all’orizzonte.

I difetti dell’algoritmo

Il caos sembra ancora caratterizzare il lavoro, loro malgrado, degli uffici Scolastici che nonostante smentite ufficiali in cui si certifica la bontà del lavoro svolto dall’algoritmo e della correttezza delle impostazioni con cui è stato settato, si trovano a dover fare i conti con rettifiche e integrazioni, e con la necessità di revocare cattedre prima assegnate e poi annullate anche in virtù di controlli successivi alla nomina che fanno emergere titoli di accesso insufficienti ad assegnare un incarico.

A complicare il lavoro dell’algoritmo, ha contribuito sicuramente un sistema di nomine che non prevede un unico turno per poi procedere all’assegnazione delle cattedre derivanti da rinuncia anzichè arrivare a quasi dieci turni come sta avvenendo quest’anno. Turni di nomina successivi che penalizzano inevitabilmente coloro i quali sono posizionati meglio in graduatoria ma che si vedono scavalcati da colleghi con punteggi inferiori vedendo sfuggire la possibilità di ottenere posti più ambiti.

Preferenze al buio

Una situazione che deriva anche dalla necessità di esprimere le preferenze in estate completamente al buio, non conoscendo ne le disponibilità ne le precedenze che assegnano posti a colleghi con punteggi inferiori.

Il Ministero scrive nell’OM n. 112 del 6 maggio 2022

“Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento.”

Questo conferiva maggiore valore alla preferenza sintetica, in modo da ovviare al caso in cui l’algoritmo non sarebbe stato in grado di accontentare le prime scelte. In questo modo si sarebbe ottenuto comunque un incarico, anche se meno gradito.