Ata, Scuola

Lasciare uno spezzone per un posto intero: supplenze Ata, diritto al completamento e non solo, ma ci sono dei vincoli

I supplenti ATA inseriti in terza fascia si possono trovare nella condizione, in assenze di incarico su posto intero, di accettare uno spezzone. In questo caso, il supplente ha diritto ad accettare il completamento di orario con altre ore o di accettare, per lo stesso profilo, una supplenza ad orario completo. E’ dovere della scuola consentire al dipendente di esercitare questo tipo di diritto, sia per quel che riguarda il completamento dello spezzone sia per la possibilità di lasciare l’incarico dello spezzone per un posto intero.

Spezzone e completamento

La scuola infatti non può impedire al supplente ATA che ha dovuto prendere uno spezzone per mancanza di posto intero, di accettare il completamento orario fino a 36 ore. Non può nemmeno impedire al dipendente di lasciare lo spezzone per assumere la supplenza sul posto intero.

La normativa che disciplina questo tipo di possibilità è la circolare di regolamento delle supplenze 2022/2023 pubblicata il 29 luglio 2022.

I vincoli

A sancire questo tipo di diritto è il punto 3 della circolare del 29 luglio 2022. Nello specifico, viene sancito che l’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale. La condizione è che si tratti di incarico sempre di durata annuale.

Le garanzie

E’ anche consentito di accettare l’incarico fino al termine delle attività didattiche, purché intervenga prima della presa di servizio. Non solo: in base all’articolo 4, comma 1, del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, è sancito che per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. Dunque il dipendente scolastico ha il diritto di rinunciare a uno spezzone per accettare un posto intero. Il vincolo è però che al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero.

Vige sempre la regola che il completamento è possibile unicamente tra posti dello stesso profilo.