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Rinuncia assunzione Gps sostegno prima fascia: rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra tipologia di posto

La procedura di assegnazione supplenze quest’anno include anche la proposta di incarico, finalizzato al ruolo, da GPS sostegno prima fascia. Si tratta di una procedura straordinaria di assunzioni che segue quelle ordinarie da GaE e GM concorsuali (oltre alla Call veloce).

Superamento del percorso annuale

Affinchè si verifichino le condizioni per l’assegnazione di questo tipo di ruoli, è necessario che residuino posti di sostegno dalle suddette immissioni in ruolo, una volta accantonati i posti destinati al concorso ordinario 2020 le cui graduatorie non siano ancora disponibili.

Le assunzioni da Gps sostegno prima fascia vengono conferite prima a tempo determinato (nell’a.s. 2022/23) e poi a tempo indeterminato. Perchè ci sia questo passaggio, però, è necessario che il candidato superi con successo il percorso annuale di formazione iniziale e prova e della prova disciplinare.

Accettazione dell’incarico

Chi presenta domanda accetta in automatico e in maniera tacita l’eventuale conferimento dell’incarico su sostegno. Dunque la compilazione dell’istanza implica l’accettazione dell’eventuale incarico. Allo stesso modo, chi accetta l’incarico non può prendere parte all’assegnazione delle supplenze per qualunque classe di concorso o tipologia di posto.

Rinuncia assunzione

Chi non presenta domanda, tacitamente rinuncia alla partecipazione alla procedura. In questo modo non può ottenere l’incarico finalizzato all’immissione in ruolo. Chi intende rinunciare dopo l’assegnazione dell’incarico va incontro alla preclusione del rifacimento delle operazioni anche per altra tipologia di posto.

L’esclusione dalla procedura straordinaria di assunzione da GPS sostegno prima fascia scatta per chi non ottiene l’incarico finalizzato al ruolo, non ottiene l’incarico finalizzato al ruolo e non compilano le relative sezioni della domanda, rinuncia all’incarico assegnato e non comunicano la rinuncia entro i termini stabiliti dall’Ufficio territorialmente competente.