Scuola

Concorso straordinario bis: difficile venga rispettato l’impegno di metà giugno. Province disponibili ma la scelta dipenderà poi dallo scorrimento della graduatoria

Non ci sono ancora novità per quel che riguarda la pubblicazione del bando relativo al Concorso straordinario bis. I giorni passano e ci si avvicina alla scadenza fissata dal ministero per l’attuazione delle prove, fissate per il 15 giugno. Manca di fatto meno di un mese e tutta la procedura non è ancora stata avviata. Questo fa pensare che ci possa essere un rinvio rispetto al programma inizialmente fissato.

In palio circa 14mila posti

Il concorso è molto atteso ed è riservato a docenti con determinati requisiti di servizio, finalizzato a coprire i posti rimasti vacanti delle immissioni in ruolo 2021/22.

Il concorso è riservato a scuola secondaria di primo e secondo grado, e solo per posto comune, e mette in palio circa 14.000 posti. C’è già la distribuzione dei posti, che consente di farsi un’idea della disponibilità nella provincia migliore per le proprie esigenze. La scelta dipenderà poi dallo scorrimento della graduatoria, che sarà composta da un numero di candidati pari al numero dei posti a bando per quella classe di concorso nella regione in oggetto, sommando il punteggio della prova orale e dei titoli.

I requisiti specifici che saranno confermati

Questi i requisiti inseriti nella bozza, che con ogni probabilità saranno confermati nel decreto definitivo.

a. abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente
b. non aver partecipato alle procedure di cui al comma 4 del medesimo articolo 59 o, pur avendo partecipato, non essere stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato, finalizzato all’immissione in ruolo, ai sensi del medesimo comma
c. avere svolto, a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
una delle annualità nell’arco temporale considerato deve essere specifica, cioè svolta per la classe di concorso per la quale si richiede di partecipare.
Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli di accesso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente entro il termine per la presentazione della domanda al concorso.