Scuola

Supplenze GPS: tutto bloccato per l’aggiornamento e le sanzioni sono pesantissime

Non ci sono ancora certezze per quel che riguarda l’avvio dell’attesissimo aggiornamento delle graduatorie Gps provinciali e di istituto per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. Tutto bloccato fino a quando il Ministero non provvederà con la pubblicazione dell’ordinanza che prende il posto del nuovo regolamento contenente requisiti di accesso e date di riferimento per la finestra temporale utile individuata per la presentazione della domanda.

Le supplenze fino a 10 giorni

Una delle novità nel conferimento delle supplenze contenuta nella bozza riguarda il ripristino della possibilità di attribuire, per la scuola di infanzia e primaria, con priorità le supplenze fino a 10 giorni.

Il testo recita che “Per le supplenze brevi fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria, con il supporto del sistema informativo sono attivate particolari e celeri modalità di interpello con immediata presa di servizio.”

Questo significa che ogni insegnante avrà la possibilità di decidere se essere contatto per le supplenze temporanee fino a 10 giorni. In questo modo garantirò l’immediata presa di servizio.

Le sanzioni

A far discutere sono le sanzioni per chi non accetta questa supplenza

“la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.

Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita”.

Questo significa che rifiutare una supplenza anche di pochi giorni potrebbe comportare l’impossibilità di essere chiamati per altre supplenze.