Scuola

TFA sostegno VII ciclo: niente preselettiva per chi ha tre anni di servizio specifico

Con l’emanazione del decreto sul TFA sostegno VII ciclo da parte del Ministero, si attende la pubblicazione da parte degli Atenei dei bandi, con le date di scadenza per la presentazione della domanda. Per le prove preselettive bisognerà attendere la finestra temporale individuata tra 24 e 27 maggio prossimi.

Chi è esonerato dal test preselettivo

Non dovranno sostenere il test preselettivo gli aspiranti all’accesso al TFA sostegno VII ciclo svolgendo direttamente la/e prova/e scritta/e e poi quella orale le persona, come prevede la legge, handicappate affette da invalidità uguale o superiore all’80%.

Stesso discorso per gli aspiranti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, sullo specifico posto di sostegno del grado di istruzione cui si riferisce la procedura.

L’annualità di servizio si riferisce al servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio o al termine delle attività educative per la scuola dell’infanzia.

Come computare il servizio

Ciò significa che al fine del computo del servizio prestato bisogna aver svolto, per ciascuno dei tre anni scolastici considerati, 180 giorni di servizio anche non continuativo o un servizio ininterrotto dal 1° febbraio alle operazioni di scrutinio. Non valgono le somme di servizi appartenenti ad anni scolastici differenti. Questo significa che i 180 giorni vanno riferiti ad un solo anno scolastico.

Il punteggio del test preselettivo di tutti i candidati ammessi direttamente alla prova scritta, non vale ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso.

Le indicazioni dei bandi pubblicati

Nel bando dell’Ateneo di Palermo è specificato che “i candidati che nei dieci anni scolastici precedenti (cioè quelli compresi tra l’a.s. 2011-2012 e l’a.s. 2020-21) abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura”