Scuola

Riattivazione dei Pas: consegnata al ministero la bozza della norma

Il caos scatenato dalle difficoltà del concorso per la scuola secondaria non cessa di manifestare i suoi effetti e sta portando a una profonda riflessione sul metodo di reclutare gli insegnanti per la scuola italiana. E’ inevitabile pensare che ci si trovi di fronte a un vero e proprio spartiacque tra un certo modo di reclutare i docenti e ciò che avverrà nei prossimi mesi.

Un pasticcio annunciato

Alcune criticità stanno manifestandosi con preoccupante reiterazione, e ciò che sta accadendo con il concorso ordinario secondaria ricorda in qualche modo ciò che è già avvenuto meno di un anno fa con il concorso stem. Prove non in grado di rappresentare un corretto modo di selezionare i docenti, che finiscono per partorire u abnorme numero di bocciati. Il risultato è una forte penalizzazione per i candidati stessi e per tutta la scuola italiana che ha bisogno di rinnovare il proprio contingente e di integrarlo con nuovi elementi.

“Non era ancora il momento di attivare il concorso per la scuola secondaria. Non prima, in particolare, di avere rivisto regole e ordine delle priorità. L’avevamo più volte segnalato”. Lo dichiara il senatore Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega e vicepresidente della commissione Cultura a Palazzo Madama.

Riattivazione dei Pas

“Ora come limitare i danni di un pasticcio annunciato? Vanno anzitutto e con la massima urgenza riattivati e resi strutturali i percorsi formativi abilitanti all’insegnamento (Pas) per non disperdere il patrimonio d’esperienza di centinaia di migliaia di docenti da troppi anni confinati nelle graduatorie per le supplenze per inadempienze dell’Amministrazione. Anche in questo caso la bozza di norma è pronta e già consegnata al ministro”, conclude la nota.

Il testo della norma

Testo della norma
Dopo l’articolo __, aggiungere il seguente: __bis

(Percorsi abilitanti speciali per docenti e insegnanti tecnico pratici nella scuola secondaria e Corsi di specializzazione per l’insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado)

1. All’articolo 15 del decreto legislativo13 aprile 2017, n.59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «relativa all’insegnamento è» sono sostituite dalle seguenti: «costituisce requisito prioritario per l’insegnamento in tutte le scuole ed istituzioni del sistema pubblico di istruzione e formazione, conseguentemente risulta titolo»;
b) il comma 6 è abrogato;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6 -bis.

In sede di prima applicazione della presente disposizione e nelle more dell’espletamento dei concorsi ordinari nonché dei percorsi accademici ordinari finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, sono istituiti nelle università e nelle istituzioni AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, senza l’espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l’accesso a corsi di specializzazione all’insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca iscritti al terzo anno del corso di dottorato che siano inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e siano in possesso, oltre che dell’idoneo titolo di studio, anche dei 24CFU/CFA previsti dal presente decreto. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle università o delle istituzioni AFAM, il Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, determina, con proprio provvedimento, la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l’esperienza lavorativa specifica e il merito».
2. All’articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 6 è abrogato;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «6-bis.

In sede di prima applicazione della presente disposizione, il corso di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l’espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento o, comunque, dei requisiti richiesti per partecipare alle selezioni ordinarie per l’ammissione ai corsi di specializzazione per l’insegnamento di sostegno, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l’accesso ai corsi di specializzazione per l’insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle università o delle istituzioni AFAM, il Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, determina, con proprio provvedimento, la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l’esperienza lavorativa specifica e il merito.