Scuola

Docenti precari: dal prossimo anno assunzioni da prima e seconda fascia Gps

Assunzione dei docenti precari da prima e seconda fascia Gps. Interessanti novità per la parte più debole della scuola potrebbero arrivare grazie a un emendamento al DL Sostegni ter presentato da Anief. La proposta di legge del sindacato è quella di introdurre, a partire dal prossimo anno scolastico, il doppio canale di reclutamento, strumento da tempo caldeggiato dalle parti sociali che consentirebbe la stabilizzazione dei docenti.

Bruciate 219mila assunzioni a tempo indeterminato in 5 anni

In base all’emendamento, la metà dei posti vacanti verranno assegnati dalle graduatorie di merito dei concorsi e l’altra metà dalle graduatorie per le supplenze di prima e seconda fascia (GPS) dopo l’esaurimento delle GaE.

Se la proposta dovesse passare sarebbe merito del sindacato Anief, che ha proposto un emendamento al DL 2505 Sostegni ter presentato durante l’audizione tenuta dal sindacato presso la VI Commissione del Senato. Una soluzione al numero esorbitante di precari che può ‘vantare’ la scuola italiana, e che fa da contraltare all’altissimo numero di cattedre scoperte. Una situazione che ha portato a rinunciare a 219mila assunzioni a tempo indeterminato negli ultimi cinque anni.

Il doppio canale di reclutamento

All’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

“9-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2022/2023, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio di ogni anno. Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, i docenti sono assunti a tempo indeterminati e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell’anno di presa di servizio a tempo determinato, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”.